Regolamento (UE) 2016/348
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/348 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 per quanto concerne il tenore minimo del preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Komagataella pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il precedente regime autorizzativo della 6-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036) come additivo per mangimi, limitatamente ai suini da ingrasso. La modifica consiste nella riduzione del tenore minimo raccomandato da 250 OTU/kg a 125 OTU/kg di alimento completo. La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003, sulla base del parere favorevole dell’EFSA.
Modifica dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Komagataella pastoris (DSM 23036), con riduzione del tenore minimo autorizzato per i suini da ingrasso.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore mangimistico e, in particolare, al titolare dell’autorizzazione Huvepharma EOOD, con effetti diretti sull’impiego dell’additivo 6-fitasi nei mangimi per suini da ingrasso. La modifica riguarda l’autorizzazione già concessa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. Il regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; per le diverse specie e categorie restano fermi i termini di scadenza già indicati nell’allegato, in particolare il 28 febbraio 2022 per le voci interessate.
Modifica dell’autorizzazione della 6-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/348 della Commissione interviene sul precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 per aggiornare le condizioni di autorizzazione della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036), additivo per mangimi destinato a diverse specie animali. La modifica riguarda in modo specifico i suini da ingrasso e riduce il tenore minimo raccomandato dell’additivo da 250 OTU/kg a 125 OTU/kg di alimento completo.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure per il rilascio e la modifica delle autorizzazioni. Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento, a seguito della proposta del titolare dell’autorizzazione presentata conformemente all’articolo 13, paragrafo 3.
Valutazione scientifica
La domanda di modifica, corredata dei dati giustificativi, è stata trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Nel parere del 9 luglio 2015, l’EFSA ha concluso che, alle nuove condizioni d’impiego proposte, il preparato è potenzialmente efficace alla dose minima di 125 OTU/kg di alimento completo per i suini da ingrasso. L’Autorità ha inoltre ritenuto non necessarie prescrizioni specifiche per un piano di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato e ha verificato la relazione sui metodi di analisi elaborata dal laboratorio di riferimento.
Contenuto della modifica autorizzativa
L’articolo 1 sostituisce l’allegato del regolamento (UE) n. 98/2012. Nell’allegato aggiornato l’additivo è identificato con il numero 4a16 ed è qualificato come additivo zootecnico del gruppo funzionale dei promotori della digestione. La composizione minima del preparato è pari a:
- 4 000 OTU/g in forma solida;
- 8 000 OTU/g in forma liquida.
La caratterizzazione della sostanza attiva resta la 6-fitasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 23036), e il metodo di analisi è di tipo colorimetrico, fondato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall’enzima a partire dal fitato di sodio.
Specie interessate, dosaggi e condizioni d’impiego
L’allegato distingue tra le specie/categorie autorizzate e il relativo tenore minimo. Per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, galline ovaiole, altre specie avicole diverse dai tacchini da ingrasso e dai tacchini allevati per la riproduzione, nonché per suini da ingrasso e scrofe, il tenore minimo è di 125 OTU/kg. Per tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e suinetti svezzati rimane indicato un tenore minimo di 250 OTU/kg.
Sono inoltre previste specifiche istruzioni d’uso:
- nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela devono essere indicati temperatura e periodo di conservazione, nonché la stabilità quando incorporato in pellet;
- la dose massima raccomandata per tutte le specie autorizzate è di 500 OTU/kg di alimento completo;
- l’impiego è previsto in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina;
- per motivi di sicurezza, durante la manipolazione devono essere utilizzati dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti.
Durata dell’autorizzazione e applicazione
L’allegato indica la scadenza dell’autorizzazione al 28 febbraio 2022. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 98/2012
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 98/2012 con l’allegato del presente regolamento, aggiornando quindi le condizioni di autorizzazione dell’additivo 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotto da Komagataella pastoris (DSM 23036).
Riduzione del tenore minimo per i suini da ingrasso
Per i suini da ingrasso, il tenore minimo autorizzato del preparato è ridotto da 250 OTU/kg a 125 OTU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %. Tale modifica discende dalla domanda presentata dal titolare dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Condizioni tecniche di impiego e sicurezza
L’allegato prevede istruzioni d’uso che impongono di indicare, nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela, temperatura e periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet. È inoltre indicata una dose massima raccomandata di 500 OTU/kg di alimento completo per tutte le specie autorizzate e l’uso in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina. Per ragioni di sicurezza, durante la manipolazione devono essere utilizzati dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti.
Caratteristiche dell’additivo e metodo di analisi
L’additivo è identificato con il numero 4a16 e appartiene alla categoria degli additivi zootecnici, gruppo funzionale promotori della digestione. La composizione minima è pari a 4 000 OTU/g in forma solida e 8 000 OTU/g in forma liquida. Il metodo di analisi è colorimetrico e si basa sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall’enzima a partire dal fitato di sodio.
Specie autorizzate e scadenza
L’autorizzazione riguarda polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, galline ovaiole, altre specie avicole diverse dai tacchini da ingrasso e dai tacchini allevati per la riproduzione, suini da ingrasso e scrofe, nonché, con il diverso tenore minimo di 250 OTU/kg, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione e suinetti svezzati. La scadenza dell’autorizzazione indicata in allegato resta il 28 febbraio 2022.
Entrata in vigore e natura obbligatoria
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 10 mar 2016Regolamento (UE) 2016/345
- Regolamento · 10 mar 2016Regolamento (UE) 2016/346
- Regolamento · 10 mar 2016Regolamento (UE) 2016/347
- Regolamento · 10 mar 2016Regolamento (UE) 2016/349
- Regolamento · 10 mar 2016Regolamento (UE) 2016/353
- Regolamento · 10 mar 2016Regolamento (UE) 2016/427
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →