Regolamento (UE) 2016/346
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/346 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce gli elementi da inserire nel sistema d'informazione doganale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce in modo dettagliato quali dati devono essere inseriti nel sistema d'informazione doganale (SID) per rendere più efficace la prevenzione, individuazione e repressione delle violazioni delle norme doganali e agricole. Aggiorna e amplia l'elenco degli elementi informativi, includendo tra l'altro riferimenti del caso, dati su persone e imprese implicate, mezzi di trasporto, itinerari, merci, sequestri/blocchi/confische, valutazioni di rischio e documentazione pertinente. Abroga inoltre una disposizione del regolamento (CE) n. 696/98 e fissa la data di applicazione al 1° settembre 2016.
Stabilisce gli elementi informativi da inserire nel sistema d'informazione doganale (SID) per supportare il contrasto alle frodi doganali e agricole.
Ambito di applicazione
Si applica al sistema d'informazione doganale istituito nell'ambito del regolamento (CE) n. 515/97 e riguarda gli Stati membri e le loro autorità competenti quando registrano nel SID casi ed eventi rilevanti per la corretta applicazione delle normative doganale e agricola. Disciplina il contenuto minimo e supplementare delle schede informative per le diverse categorie di casi di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 515/97. Non introduce obblighi generali per operatori privati, ma incide sulla raccolta e strutturazione dei dati da parte delle autorità pubbliche. Si applica dal 1° settembre 2016, dopo l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Elementi da inserire nel sistema d'informazione doganale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/346 della Commissione aggiorna il contenuto informativo del sistema d'informazione doganale (SID), istituito nell'ambito del regolamento (CE) n. 515/97. La finalità è rafforzare la capacità delle autorità competenti degli Stati membri di prevenire, individuare e perseguire le violazioni delle normative doganale e agricola, migliorando la qualità, la comparabilità e la reperibilità dei dati inseriti nel sistema.
Finalità e contesto
Nei considerando la Commissione evidenzia che il SID deve restare uno strumento efficace per l'analisi di casi ed eventi legati a frodi doganali e agricole. Per questo motivo è necessario aggiornare l'elenco degli elementi da registrare, includendo riferimenti di caso, dati sulle persone e imprese coinvolte, mezzi di trasporto, itinerari, merci, sequestri/blocchi/confische e indicatori di rischio.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente la banca dati del SID e le autorità competenti degli Stati membri che vi inseriscono informazioni ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 515/97. Non disciplina direttamente gli operatori economici, ma i contenuti e la struttura delle schede informative utilizzate per lo scambio di informazioni tra amministrazioni doganali e Commissione.
Elementi comuni per tutte le categorie di casi
Per tutte le categorie di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 515/97 devono essere registrati:
- il riferimento del caso;
- le informazioni di base relative al caso;
- i documenti pertinenti allegati.
L'allegato specifica che, a livello di riferimento del caso, possono essere indicati anche riferimento del documento, numero di riferimento nazionale, sintesi, servizio, referente e data. Le informazioni di base comprendono, tra l'altro, tipo di frode, tipo di segnalazione, mezzi di trasporto e qualità dell'informazione.
Elementi supplementari per le diverse categorie
Il regolamento distingue i campi aggiuntivi da inserire nel SID in funzione della categoria di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 515/97:
- per la categoria relativa alle merci: specifiche delle merci, documenti, informazioni su sequestro/blocco/confisca, azioni, indicatori del rischio e osservazioni;
- per la categoria relativa ai mezzi di trasporto: specifiche dei mezzi di trasporto, documenti, tappe dell'itinerario, azioni, indicatori del rischio e osservazioni;
- per la categoria relativa alle imprese: dati delle imprese implicate, documenti, azioni, indicatori del rischio e osservazioni;
- per la categoria relativa alle persone: dati delle persone implicate, documenti, azioni, indicatori del rischio e osservazioni;
- per la categoria relativa alle tendenze di frode: specifiche delle tendenze in materia di frode e indicatori del rischio;
- per la categoria relativa alle competenze disponibili: specifiche delle competenze disponibili;
- per le categorie relative a sequestro, blocco o confisca: informazioni sul sequestro/blocco/confisca, azioni e indicatori del rischio.
Dettaglio dei campi dell'allegato
L'allegato contiene un elenco molto articolato di campi, pensato per consentire una descrizione precisa del caso e una più agevole attività investigativa. Tra i dati più rilevanti figurano:
- dati identificativi delle persone implicate, inclusi nome, cognome, pseudonimo, sesso, caratteristiche fisiche, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, documento di identità, bagagli, biglietti e contante;
- dati delle imprese implicate, con denominazione, tipo di registrazione, numero di registrazione e recapiti;
- caratteristiche dei mezzi di trasporto, con sezioni dedicate a container, trasporto su strada, piccole navi, navi commerciali, trasporto ferroviario, trasporto aereo e corriere/posta;
- dettagli dell'itinerario, comprensivi di tappe, date, luoghi, coordinate geografiche e mezzi di trasporto;
- specifiche delle merci, tra cui stato, tipo, descrizione, categoria, codice SA/NC/TARIC, procedura doganale, importo fatturato, quantità, peso e volume, con campi supplementari per tabacco, precursori della droga e contante;
- informazioni sul sequestro, blocco o confisca, come status, data, paese, luogo, modalità operative e tipo/dettagli dell'occultamento;
- azioni richieste o intraprese, con le motivazioni e le modalità operative sospettate;
- indicatori del rischio, osservazioni e documenti pertinenti allegati.
Motivazione dell'inserimento di dati su rischio e documentazione
La Commissione sottolinea che le azioni delle autorità devono essere basate su indicatori di rischio appropriati e che la documentazione allegata può variare in funzione del caso, includendo anche documenti commerciali. L'inserimento di tali elementi serve a rendere più solida l'analisi dei casi e a consentire future misure preventive contro frodi analoghe.
Abrogazione e decorrenza
L'articolo 2 abroga l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° settembre 2016. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Elementi comuni da inserire nel SID
Per tutte le categorie di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 515/97 devono essere inseriti il riferimento del caso, le informazioni di base relative al caso e i documenti pertinenti allegati.
Elementi supplementari per ciascuna categoria di casi
Il regolamento distingue gli elementi aggiuntivi da registrare nel SID a seconda della categoria di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 515/97: merci, mezzi di trasporto, imprese implicate, persone implicate, tendenze di frode, competenze disponibili, e casi relativi a sequestro/blocco/confisca. Per ciascuna categoria sono previsti campi specifici, oltre a documenti, azioni, indicatori di rischio e, in alcuni casi, una sezione osservazioni.
Contenuto dettagliato dell'allegato
L'allegato elenca in modo analitico i campi informativi: dati identificativi del caso; informazioni di base (tipo di frode, tipo di segnalazione, mezzi di trasporto, qualità dell'informazione); documenti; dati delle persone implicate; dati delle imprese implicate; specifiche dei mezzi di trasporto per container, trasporto su strada, piccole navi, navi commerciali, trasporto ferroviario, trasporto aereo e corriere/posta; itinerario; specifiche delle merci, con campi supplementari per tabacco, precursori della droga e contante; informazioni sul sequestro, blocco o confisca; azioni; indicatori del rischio; osservazioni; documenti pertinenti allegati; specifiche delle tendenze in materia di frode; e specifiche delle competenze disponibili.
Riferimenti a sequestri, blocchi, confische e rischio
Tra gli elementi ricorrenti del SID figurano le informazioni sul sequestro, blocco o confisca delle merci, le azioni intraprese o richieste, e gli indicatori di rischio. Il regolamento sottolinea che la valutazione del rischio è essenziale per giustificare l'azione delle autorità competenti e per migliorare la prevenzione di future frodi.
Abrogazione del regolamento precedente
L'articolo 2 sopprime l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° settembre 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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