Regolamento (UE) 2016/345
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/345 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce disposizioni relative alla frequenza di notifica dei messaggi sullo status dei container (CSM), al formato dei dati in essi contenuti e al metodo di trasmissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina le modalità tecniche e temporali con cui i vettori devono trasmettere alla Commissione i messaggi sullo status dei container (CSM). Fissa un termine massimo di 24 ore, impone l’uso di standard informatici EDI specifici e prevede il protocollo SFTP come canale ordinario di trasmissione. Consente anche trasmissioni alternative e la comunicazione massiva di tutti i CSM disponibili nei registri elettronici del vettore, a condizione di garantire sicurezza equivalente e nel rispetto del regolamento (CE) n. 515/97.
Stabilisce la frequenza di notifica dei messaggi sullo status dei container (CSM), il formato dei dati da utilizzare e il metodo di trasmissione al repertorio CSM della Commissione.
Ambito di applicazione
Si applica ai vettori tenuti, ai sensi del regolamento (CE) n. 515/97, a trasmettere al repertorio CSM i dati relativi ai movimenti dei container. Riguarda i CSM completi e i CSM storici generati, raccolti o mantenuti nei registri elettronici del vettore, limitatamente ai dati noti al vettore notificante e presenti nei suoi registri elettronici. L’ambito territoriale è l’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le disposizioni si applicano dal 1o settembre 2016.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/345 della Commissione: frequenza, formato e trasmissione dei CSM
Il regolamento attua l’articolo 18 quater del regolamento (CE) n. 515/97 e completa il quadro relativo alla raccolta dei messaggi sullo status dei container (CSM) nel repertorio gestito dalla Commissione. La finalità, richiamata nei considerando, è assicurare un’analisi tempestiva dei dati, favorire un trasferimento agevole dei messaggi dai vettori marittimi e garantire un livello uniforme di sicurezza e interoperabilità, con particolare attenzione alla prevenzione e individuazione di movimenti sospetti di container.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i vettori che, sulla base del regolamento (CE) n. 515/97, devono trasmettere i CSM relativi ai movimenti dei container. L’obbligo concerne i dati che siano noti al vettore notificante e che siano stati generati, raccolti o mantenuti nei suoi registri elettronici. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile; la sua applicazione decorre dal 1o settembre 2016.
Frequenza di notifica
L’articolo 1 impone ai vettori di trasmettere al repertorio CSM i CSM completi entro 24 ore dall’iscrizione del messaggio nel proprio registro elettronico. La regola speciale per i CSM storici, richiamando l’articolo 18 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 515/97, prevede un termine di 24 ore dal momento in cui nel registro elettronico del vettore viene generato o raccolto il primo CSM che indica che il container è destinato a essere introdotto nel territorio doganale dell’Unione.
Formato dei dati
L’articolo 2 richiede che i CSM siano notificati secondo uno dei due standard EDI indicati dal regolamento: ANSI ASC X12 oppure UN/EDIFACT. La scelta di standard ampiamente diffusi nel settore marittimo risponde all’esigenza di ridurre i costi di adeguamento e di assicurare un formato comune dei dati trasmessi.
Metodo di trasmissione e sicurezza
Ai sensi dell’articolo 3, i CSM devono essere trasmessi utilizzando il protocollo SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol). È tuttavia consentito l’uso di altri metodi di trasmissione, a condizione che offrano un livello di sicurezza paragonabile a quello dell’SFTP. Il regolamento insiste sulla necessità di garantire riservatezza e integrità dei dati.
Modalità di invio dei CSM
Il regolamento prevede due modalità di trasmissione:
- notifica selettiva di singoli CSM, come previsto dall’articolo 18 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 515/97;
- trasferimento di tutti i CSM generati, raccolti o mantenuti nei registri elettronici del vettore, senza selezione dei singoli messaggi.
Nel secondo caso, il vettore accetta che Commissione e Stati membri abbiano accesso ai dati e li utilizzino conformemente al regolamento (CE) n. 515/97.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione sostanziale decorre però dal 1o settembre 2016. Il testo finale ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Frequenza di notifica dei CSM
I vettori devono trasmettere al repertorio CSM i CSM completi generati, raccolti o mantenuti nei loro registri elettronici entro 24 ore dall’iscrizione del CSM nel registro elettronico. Per i CSM storici di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 515/97, la trasmissione deve avvenire entro 24 ore da quando nel registro elettronico del vettore è stato generato o raccolto il primo CSM che stabilisce che il container è destinato a essere introdotto nel territorio doganale dell’Unione.
Formato dei dati
I CSM devono essere notificati secondo uno dei due standard elettronici riconosciuti: ANSI ASC X12 oppure UN/EDIFACT. La scelta di tali standard mira a uniformare il formato dei dati e a ridurre gli oneri di implementazione per il settore.
Metodo di trasmissione
Il canale ordinario di trasmissione è il protocollo SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol). Sono ammessi anche altri metodi, purché garantiscano un livello di sicurezza comparabile a quello dell’SFTP, in termini di riservatezza e integrità dei dati.
Modalità di invio: selettiva o massiva
I CSM possono essere trasmessi mediante notifica selettiva di singoli CSM oppure mediante trasferimento di tutti i CSM generati, raccolti o mantenuti nei registri elettronici del vettore senza selezione dei singoli messaggi. In caso di invio massivo, il vettore accetta che Commissione e Stati membri abbiano accesso ai dati e li utilizzino nel rispetto delle condizioni del regolamento (CE) n. 515/97.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o settembre 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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