Sentenza n. 2599/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'ASP sull'istanza di accesso a un beneficio economico per soggetto affetto da disabilità gravissima
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, quale genitore ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne con disabilità grave, ha agito contro l'ASP di Palermo per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza del 17 novembre 2025, volta all'accesso al beneficio economico previsto per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, in applicazione dell'art. 9 della l.r. 8/2017 e successive modificazioni e del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589. È stato chiesto anche l'accertamento dell'obbligo dell'ASP di concludere il procedimento. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha convocato il minore disabile; per tale ragione la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il comportamento sopravvenuto dell'amministrazione aveva eliminato l'interesse della ricorrente alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Tuttavia, applicando il principio della soccombenza virtuale, ha posto le spese di lite a carico dell'ASP di Palermo, ritenuta responsabile dell'illegittimo silenzio serbato nelle more del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e accessori di legge. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Applicato quale fondamento processuale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 3 D.M. 26 settembre 2016
Individuato quale riferimento normativo del beneficio economico richiesto per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima.
art. 9 l.r. 8/2017
Richiamato quale base normativa regionale per l'applicazione del beneficio.
D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589
Richiamato quale ulteriore fonte regionale di disciplina del beneficio economico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta una condotta sopravvenuta che elimina l'interesse attuale del ricorrente alla decisione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso sulla domanda originaria.
- L'amministrazione che definisce o avvia concretamente il procedimento soltanto dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio può essere ritenuta responsabile dell'illegittimo ritardo e condannata alle spese di giudizio.
- In presenza di dati relativi alla salute, la pubblicazione o diffusione della decisione deve essere accompagnata dall'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute degli interessati.
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