Regolamento (UE) 2021/153
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/153 of 3 February 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Λούντζα Πιτσιλιάς’ (Lountza Pitsilias) (PGI)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal sistema UE di tutela delle indicazioni geografiche, iscrivendo nel registro la denominazione cipriota "Λούντζα Πιτσιλιάς" (Lountza Pitsilias) come IGP. La Commissione rileva che la domanda era stata pubblicata e che non erano pervenute opposizioni nei termini. L’atto produce effetti diretti in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche protette della denominazione "Λούντζα Πιτσιλιάς" (Lountza Pitsilias) come IGP per un prodotto a base di carne.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione geografica protetta "Λούντζα Πιτσιλιάς" (Lountza Pitsilias), riferita a un prodotto della classe 1.2 "prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La registrazione riguarda l’intero territorio dell’Unione europea, in quanto l’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non introduce esclusioni settoriali ulteriori rispetto alla disciplina generale del sistema DOP/IGP del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Iscrizione della IGP "Λούντζα Πιτσιλιάς" (Lountza Pitsilias)
Il regolamento della Commissione (UE) 2021/153 conclude la procedura di registrazione della denominazione cipriota "Λούντζα Πιτσιλιάς" (Lountza Pitsilias) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, qualificandola come IGP. L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di regimi di qualità per i prodotti agricoli e alimentari e richiama la procedura ordinaria di pubblicazione e mancata opposizione.
Contesto procedurale
La Commissione precisa che la domanda di registrazione presentata da Cipro è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata ricevuta alcuna opposizione entro il termine previsto dall’articolo 51 dello stesso regolamento, la Commissione ha potuto procedere all’iscrizione della denominazione nel registro, in conformità all’articolo 52, paragrafo 2.
Effetti della registrazione
L’articolo 1 stabilisce che la denominazione "Λούντζα Πιτσιλιάς" (Lountza Pitsilias) è iscritta come IGP. La denominazione riguarda un prodotto classificato nella classe 1.2, ossia "prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)", secondo la classificazione dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Ambito di efficacia del regolamento
L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore, fissandola al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Inoltre, l’atto ribadisce la sua natura vincolante in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP
L’articolo 1 dispone l’iscrizione nel registro della denominazione "Λούντζα Πιτσιλιάς" (Lountza Pitsilias) come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione identifica un prodotto rientrante nella classe 1.2 "Meat products (cooked, salted, smoked, etc.)" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Base procedurale e assenza di opposizioni
Il preambolo richiama l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in base al quale la domanda di registrazione presentata da Cipro era stata pubblicata. Poiché non è stata ricevuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo stesso articolo precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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