Regolamento (UE) 2021/131
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/131 della Commissione del 3 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 aggiornandone l’allegato III. A seguito di un riesame tecnico, una specifica entità è stata depennata dall’elenco dei soggetti sottoposti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 per sopprimere una voce dall’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche connesso all’Iraq.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione e, in via sostanziale, alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq disciplinate dal regolamento (CE) n. 1210/2003. L’intervento riguarda specificamente l’allegato III, cioè l’elenco di enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. L’effetto concreto è l’esclusione di un’entità dall’elenco, con conseguente cessazione, per essa, dell’applicazione del congelamento previsto da tale allegato.
Modifica dell’elenco delle entità soggette a congelamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1210/2003
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/131 della Commissione interviene sul regime restrittivo relativo all’Iraq disciplinato dal regolamento (CE) n. 1210/2003. La finalità è limitata e puntuale: aggiornare l’allegato III, che contiene l’elenco degli enti e delle persone soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003.
Contesto normativo e ragioni della modifica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1210/2003, adottato dal Consiglio, e fonda il proprio intervento sull’articolo 11, lettera b). Dai considerando emerge che l’allegato III elenca enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno inclusi nel congelamento. A seguito di un riesame tecnico, è stato ritenuto opportuno depennare un’entità dall’elenco.
Contenuto dell’intervento normativo
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione della voce n. 67, riferita a "IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING", con indirizzo P.O. Box 548, Baghdad, Iraq. Per tale soggetto cessa quindi l’inclusione nell’elenco soggetto al congelamento previsto dal regime sanzionatorio.
Entrata in vigore ed efficacia nell’Unione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
L’articolo 1 dispone che l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di una voce dall’elenco delle persone ed entità soggette al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Soppressione della voce relativa a Iraqi State Enterprise for Foodstuffs Trading
L’allegato del regolamento sopprime la voce n. 67, relativa a "IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING", con indirizzo P.O. Box 548, Baghdad, Iraq. L’entità viene quindi rimossa dall’elenco dell’allegato III.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e finalità tecnica
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003. Dai considerando risulta che la modifica deriva da un riesame tecnico dell’allegato III, dal quale è emersa l’opportunità di depennare un’entità dall’elenco soggetto a congelamento.
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