Regolamento (UE) 2021/129
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/129 della Commissione del 3 febbraio 2021 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva estratto d’aglio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione dell’estratto d’aglio come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dopo la valutazione scientifica svolta nel procedimento di rinnovo. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate. L’approvazione rinnovata decorre dal 1° marzo 2021 e scade il 29 febbraio 2036.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva estratto d’aglio e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate ai fini dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva estratto d'aglio, impiegata nei prodotti fitosanitari nell'ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda sia il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva sia la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate. Non introduce esclusioni soggettive, ma richiama specifiche attenzioni per le autorizzazioni dei prodotti che la contengono, in particolare con riferimento al rischio per gli organismi acquatici.
Rinnovo dell’approvazione dell’estratto d’aglio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/129 della Commissione rinnova l’approvazione dell’estratto d’aglio quale sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Il provvedimento fa seguito alla procedura di rinnovo avviata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e alle valutazioni svolte da Stato membro relatore, EFSA e Commissione.
Contesto della valutazione e basi scientifiche
Dalla documentazione richiamata emerge che l’estratto d’aglio era già stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e quindi considerato approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inserimento nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione in scadenza era fissata al 31 agosto 2021, ma la Commissione ha adottato il rinnovo prima di tale data, decidendo di far decorrere la nuova applicazione dal 1° marzo 2021.
L’EFSA ha trasmesso le proprie conclusioni il 16 aprile 2020, dopo la consultazione pubblica e l’esame delle osservazioni del richiedente. In tale sede è stato anche verificato il tema degli interferenti endocrini: l’Autorità ha concluso che l’estratto d’aglio non risponde ai criteri di interferente endocrino per gli esseri umani né per gli organismi non bersaglio, secondo l’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 come modificato dal regolamento (UE) 2018/605.
Ambito e portata del rinnovo
La Commissione rileva che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente l’estratto d’aglio, i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. La valutazione del rischio per il rinnovo si fonda su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma ciò non limita gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva possono essere autorizzati.
Modifiche al regolamento (UE) n. 540/2011
Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011: nella parte A viene soppressa la voce 231 relativa all’estratto d’aglio, mentre nella parte B viene inserita la nuova voce 144. La nuova iscrizione riporta la denominazione della sostanza, i componenti marcatori, i numeri identificativi CAS e CIPAC, la purezza di 1 000 g/kg, la data di approvazione del 1° marzo 2021 e la scadenza del 29 febbraio 2036.
Condizioni specifiche da considerare nelle autorizzazioni
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Tra gli aspetti che richiedono un’attenzione particolare e a breve termine da parte degli Stati membri, nell’ambito di eventuali autorizzazioni da rilasciare, modificare o revocare, è espressamente indicato il rischio per gli organismi acquatici.
Decorrenza e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° marzo 2021. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva estratto d’aglio è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo è fondato sulla valutazione della conformità ai criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento.
Esito della valutazione scientifica
L’EFSA ha concluso che l’estratto d’aglio non soddisfa i criteri di interferente endocrino per gli esseri umani e per gli organismi non bersaglio, ai sensi dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605. Per uno o più impieghi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva è stato accertato che i criteri di approvazione risultano soddisfatti.
Durata dell’approvazione e condizioni specifiche
L’allegato I stabilisce la data di approvazione al 1° marzo 2021 e la scadenza al 29 febbraio 2036. Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono essere considerate le conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare le appendici I e II. Tra le questioni che richiedono particolare attenzione è indicato il rischio per gli organismi acquatici.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A viene soppressa la voce 231 relativa all’estratto d’aglio; nella parte B viene inserita la nuova voce 144 con i dati identificativi, la purezza di 1 000 g/kg, la data di approvazione del 1° marzo 2021 e la scadenza del 29 febbraio 2036.
Dati identificativi della sostanza
La sostanza è indicata come estratto d’aglio, con componenti marcatori solfuro di diallile (DAS1), disolfuro di diallile (DAS2), trisolfuro di diallile (DAS3) e tetrasolfuro di diallile (DAS4). Sono indicati i numeri CAS 8000-78-0 e 8008-99-9 e il numero CIPAC 916.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 3 feb 2021Regolamento (UE) 2021/154
- Regolamento · 3 feb 2021Regolamento (UE) 2021/127
- Regolamento · 3 feb 2021Regolamento (UE) 2021/128
- Regolamento · 3 feb 2021Regolamento (UE) 2021/130
- Regolamento · 3 feb 2021Regolamento (UE) 2021/131
- Regolamento · 3 feb 2021Regolamento (UE) 2021/152
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →