Regolamento (UE) 2021/130
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/130 della Commissione del 3 febbraio 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la regionalizzazione del Regno Unito prevista dal regolamento (CE) n. 798/2008 per tenere conto di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. A seguito della conferma, il 27 gennaio 2021, di un focolaio H5N8 ad Anglesey (Galles), la Commissione restringe l'accesso al mercato UE per determinate zone interessate. L'intervento si limita a modificare l'allegato I, parte 1, del regolamento 798/2008, mantenendo invariata la struttura delle condizioni sanitarie per le importazioni e il transito.
Modifica l'elenco delle zone del Regno Unito autorizzate all'importazione o al transito nell'UE di determinati prodotti a base di pollame, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni e al transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008. Incide sulla posizione del Regno Unito nell'elenco di cui all'allegato I, parte 1, aggiornando le zone/compartimenti da cui tali prodotti possono essere esportati verso l'UE in funzione della situazione epidemiologica HPAI. Il regolamento non riguarda l'Irlanda del Nord, che resta trattata separatamente ai sensi dell'accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Modifica della voce relativa al Regno Unito nell'elenco del regolamento (CE) n. 798/2008
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/130 della Commissione interviene sul regime sanitario applicabile alle importazioni e al transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame. L'obiettivo è aggiornare l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) registrati nel Regno Unito, in particolare il focolaio H5N8 confermato il 27 gennaio 2021 ad Anglesey, in Galles.
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 798/2008 disciplina le condizioni di certificazione veterinaria per l'importazione, il transito e lo stoccaggio in transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame. Tali prodotti possono provenire solo dai paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi nell'elenco dell'allegato I, parte 1. Il sistema è fondato sulla regionalizzazione e sulla valutazione del rischio sanitario connesso alla presenza di HPAI.
Incidenza dell'accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord
La Commissione richiama l'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE e, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 del protocollo. Ne deriva che le direttive 2002/99/CE e 2009/158/CE e gli atti della Commissione che vi si fondano continuano ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione. Coerentemente, la nota all'allegato chiarisce che i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.
Motivazione delle restrizioni
Dopo la conferma del focolaio HPAI nel Galles, le autorità veterinarie britanniche hanno istituito una zona di controllo di 10 km e hanno applicato una politica di abbattimento totale. Hanno inoltre sospeso immediatamente il rilascio di certificati veterinari per le partite destinate all'esportazione nell'Unione dall'intero territorio del Regno Unito, ad esclusione dell'Irlanda del Nord. La Commissione, valutate le informazioni epidemiologiche trasmesse dal Regno Unito e le misure di contenimento adottate, ha ritenuto opportuno imporre restrizioni alle zone gallesi colpite e aggiornare di conseguenza la voce del Regno Unito nell'elenco dell'allegato I.
Modifiche sostanziali all'allegato I
L'allegato del regolamento sostituisce la voce relativa al Regno Unito nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. La nuova voce distingue tra:
- "GB-0": intero paese, con status SPF e indicazioni generali;
- "GB-1": intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2, con autorizzazioni per alcune categorie di prodotti;
- "GB-2": aree specificamente elencate e soggette a restrizioni per HPAI.
All'interno di GB-2 sono riportate numerose sottozone, identificate da codici GB-2.1 a GB-2.13, ciascuna corrispondente a un'area geografica definita mediante coordinate WGS84 e raggio di 10 km, salvo la zona GB-2.11 con raggio di 10,4 km. Le aree interessate comprendono contee del North Yorkshire, Norfolk, Derbyshire, Orkney, Dorset, Devon e il Galles, isola di Anglesey, in prossimità di Amlwch.
Per ciascuna sottozona, la tabella riporta le categorie di prodotti/animali soggetti a restrizioni e le relative indicazioni temporali. Tra le sigle utilizzate compaiono BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20, WGM, POU e RAT, con riferimenti a date quali 1.1.2021, 6.1.2021, 8.1.2021, 10.1.2021, 11.1.2021, 17.1.2021, 19.1.2021, 20.1.2021, 23.1.2021, 28.1.2021, 31.1.2021 e 7.2.2021, che riflettono l'estensione cronologica delle misure nelle varie aree.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Questa immediata efficacia è coerente con la necessità di aggiornare senza ritardo le misure di polizia sanitaria in risposta a un focolaio HPAI.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco del Regno Unito
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 conformemente all'allegato del regolamento. La modifica riguarda la voce relativa al Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati all'importazione o al transito di determinati prodotti a base di pollame.
Restrizioni per HPAI e regionalizzazione
Il regolamento prende atto dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito e, sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità veterinarie britanniche, sottopone a restrizioni l'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione provenienti dalle zone del Galles colpite da HPAI. La voce del Regno Unito nell'allegato è quindi sostituita per riflettere l'attuale situazione epidemiologica e le zone soggette a restrizioni.
Zone interessate e categorie di prodotti
L'allegato individua diverse zone del Regno Unito soggette a restrizioni, con riferimento a aree circolari di 10 km o, in un caso, 10,4 km, in contee come North Yorkshire, Norfolk, Derbyshire, Orkney, Dorset, Devon e Anglesey (Galles). Per ciascuna zona sono elencate le categorie di prodotti/animali interessati, tra cui BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20, WGM, POU e RAT, con indicazione delle condizioni e delle date di applicazione/validità riportate in tabella.
Esclusione dell'Irlanda del Nord
La nota (*1) precisa che, ai fini dell'allegato, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord, in coerenza con l'accordo di recesso e con il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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