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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2366/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revoca della confisca di prevenzione sull'immobile di Pompei, via Pontenuovo 40, disposta nei confronti di Antonio Esposito (decreto 25/05/2017). Il ricorrente ha prodotto documenti rinvenuti successivamente (contratto preliminare di compravendita, 19 matrici di assegni circolari da Lire 10 milioni intestati al padre Mario Esposito utilizzati per la caparra) deducendo che si trattava di prove "nuove" ai sensi dell'art. 7 legge 1423/1956 e, in alternativa, di revocazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011. Contestata anche la motivazione della Corte di appello e invocato l'obbligo riparatore dell'art. 24 Cost., nonché la nullità per presunta incompatibilità del collegio ai sensi degli artt. 34 e 178 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla nullità per incompatibilità (l'incompatibilità è rimedio di ricusazione e non causa automatica di nullità salvo ipotesi di mancanza dei requisiti di capacità del giudice). Ha inoltre valutato che, anche qualora si discuta la novità della documentazione, tali atti sono stati comunque esaminati dalla Corte di appello e giudicati inidonei a modificare l'esito del procedimento di prevenzione, per mancanza di corrispondente consistenza patrimoniale del padre e per la natura dichiarativa/non registrata di alcuni documenti; il motivo che impugnava la motivazione non era ammissibile nella materia e, comunque, privo di effettiva confutazione delle argomentazioni della Corte. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • legge 24 giugno 1956 n. 1423, art. 7

    Strumento di revoca della misura di prevenzione: la Corte ha richiesto che la prova sia effettivamente "nuova" o incolpevolmente non prodotta e idonea a determinare un diverso esito del giudizio; documenti rinvenuti tardivamente possono non essere ritenuti tali se avrebbero potuto essere prodotti prima o sono di qualità dichiarativa.

  • d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 28

    Previsione di revocazione nel testo unico antimafia: la Corte ha ritenuto applicabile il principio che la prova nuova deve risultare non deducibile e capace di incidere sul giudizio, ma ha valutato che le prove esibite non avrebbero inciso sull'esito per le ragioni indicate (mancanza di consistenza patrimoniale del presunto finanziatore, natura non registrata delle prove).

  • Costituzione, art. 24

    Invocato come principio dell'accesso alla giustizia e dell'obbligo riparatore; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza secondo cui sarebbe stato violato l'obbligo riparatore, osservando che la materia della revoca/confisca non può essere ricondotta automaticamente ai criteri della revisione penale e che non sussiste una violazione dei canoni valutativi.

  • codice di procedura penale, art. 630

    Norma richiamata come confronto con la revisione nel processo penale; la Corte ha precisato che, sebbene l'istituto sia utile ai fini interpretativi, i criteri applicativi della revoca in materia di misure di prevenzione hanno specificità proprie e sono stati correttamente applicati.

  • codice di procedura penale, art. 34

    Norma sulle cause di incompatibilità e ricusazione del giudice: la Corte ha ricordato che l'incompatibilità si cura mediante ricusazione e non determina automaticamente la nullità del giudizio.

  • codice di procedura penale, art. 178, lett. a)

    Richiamata in riferimento alle nullità assolute: la Corte ha affermato che la nullità per difetto di capacità del giudice sussiste solo se manca il requisito generale di capacità per esercitare la funzione giurisdizionale; la presunta incompatibilità del collegio non rientrava in tale ipotesi.

Massime di principio

  • Per ottenere la revoca di una misura di prevenzione la documentazione deve essere realmente "nuova" o incolpevolmente non prodotta e inoltre idonea a determinare un diverso esito del giudizio.
  • Il mero rinvenimento tardivo di documenti che avrebbero potuto essere acquisiti o prodotti prima non è di per sé sufficiente; occorre anche dimostrare la concreta incidenza probatoria sul giudizio.
  • Le dichiarazioni di parte e i documenti non registrati o non corroborati possono non avere valore decisivo se non sussiste adeguata consistenza patrimoniale del presunto finanziatore o donante.
  • La contestazione della motivazione del giudice d'appello è spesso inammissibile nella materia delle misure di prevenzione; occorre focalizzare la doglianza su violazioni di legge o su prove effettivamente nuove.
  • L'incompatibilità del giudice è normalmente rimedio di ricusazione; non determina automaticamente la nullità del processo se non ricorre la mancanza dei requisiti minimi di capacità del giudice.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato il giudice di legittimità può dichiararne l'inammissibilità e irrogare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese.

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