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Sentenza

Sentenza del 02/03/2016 n. 1192 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - IRAP - IVA - Studi di settore - Normale gestione dell'attività.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione aveva applicato gli studi di settore ai sensi dell'art. 62-sexies del d.l. n. 331/1993, rilevando uno scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli stimati. L'Ufficio aveva inoltre valorizzato ulteriori elementi, tra cui l'antieconomicità della gestione, le incongruenze nella compilazione dello studio di settore e la reiterazione nel tempo dell'incongruenza dei ricavi. Tuttavia, il contribuente ha contestato l'idoneità dello studio a rappresentare la propria situazione, evidenziando che le condizioni concrete di operatività dell'azienda erano anomale e non riconducibili a una gestione ordinaria o normale.

La decisione

La pretesa fondata sugli studi di settore è stata ritenuta non adeguatamente sostenibile nel caso concreto, perché le condizioni operative dell'azienda erano tutt'altro che normali. Gli studi di settore, essendo costruiti su elaborazioni statistiche riferite a situazioni di normale svolgimento dell'attività, non potevano misurare correttamente una realtà aziendale caratterizzata da condizioni straordinarie o anomale. Pertanto, nonostante l'Ufficio avesse aggiunto elementi ulteriori allo scostamento, l'accertamento non è risultato fondato in modo sufficiente.

Norme richiamate

  • Art. 62-sexies del d.l. n. 331/1993

    La norma consente l'accertamento basato sugli studi di settore quando i ricavi o compensi dichiarati risultano non congrui. Tuttavia, lo scostamento non può essere valutato in modo meramente automatico: l'Ufficio deve considerare la concreta situazione dell'impresa e fornire una motivazione adeguata, soprattutto quando l'attività si è svolta in condizioni anomale rispetto ai presupposti di normalità sui quali si fonda lo studio.

Massime di principio

  • Lo scostamento dagli studi di settore, anche se reiterato, non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento.
  • L'Amministrazione deve corroborare lo scostamento con elementi concreti e coerenti, come antieconomicità, errori o incongruenze dichiarative e ulteriori circostanze rilevanti.
  • Gli studi di settore sono strumenti presuntivi costruiti su dati statistici riferiti a condizioni operative normali; non sono pienamente affidabili quando l'impresa opera in situazioni straordinarie, anomale o particolarmente difficili.
  • Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando con elementi specifici che la propria attività non era comparabile con il campione statistico dello studio di settore.
  • La valutazione deve essere complessiva e individualizzata: anche la presenza di più indizi non è sufficiente se non tiene conto delle concrete condizioni economiche e gestionali dell'impresa.

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