Sentenza del 02/03/2016 n. 1192 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - IRAP - IVA - Studi di settore - Normale gestione dell'attività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva applicato gli studi di settore ai sensi dell'art. 62-sexies del d.l. n. 331/1993, rilevando uno scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli stimati. L'Ufficio aveva inoltre valorizzato ulteriori elementi, tra cui l'antieconomicità della gestione, le incongruenze nella compilazione dello studio di settore e la reiterazione nel tempo dell'incongruenza dei ricavi. Tuttavia, il contribuente ha contestato l'idoneità dello studio a rappresentare la propria situazione, evidenziando che le condizioni concrete di operatività dell'azienda erano anomale e non riconducibili a una gestione ordinaria o normale.
La decisione
La pretesa fondata sugli studi di settore è stata ritenuta non adeguatamente sostenibile nel caso concreto, perché le condizioni operative dell'azienda erano tutt'altro che normali. Gli studi di settore, essendo costruiti su elaborazioni statistiche riferite a situazioni di normale svolgimento dell'attività, non potevano misurare correttamente una realtà aziendale caratterizzata da condizioni straordinarie o anomale. Pertanto, nonostante l'Ufficio avesse aggiunto elementi ulteriori allo scostamento, l'accertamento non è risultato fondato in modo sufficiente.
Norme richiamate
Art. 62-sexies del d.l. n. 331/1993
La norma consente l'accertamento basato sugli studi di settore quando i ricavi o compensi dichiarati risultano non congrui. Tuttavia, lo scostamento non può essere valutato in modo meramente automatico: l'Ufficio deve considerare la concreta situazione dell'impresa e fornire una motivazione adeguata, soprattutto quando l'attività si è svolta in condizioni anomale rispetto ai presupposti di normalità sui quali si fonda lo studio.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore, anche se reiterato, non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento.
- L'Amministrazione deve corroborare lo scostamento con elementi concreti e coerenti, come antieconomicità, errori o incongruenze dichiarative e ulteriori circostanze rilevanti.
- Gli studi di settore sono strumenti presuntivi costruiti su dati statistici riferiti a condizioni operative normali; non sono pienamente affidabili quando l'impresa opera in situazioni straordinarie, anomale o particolarmente difficili.
- Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando con elementi specifici che la propria attività non era comparabile con il campione statistico dello studio di settore.
- La valutazione deve essere complessiva e individualizzata: anche la presenza di più indizi non è sufficiente se non tiene conto delle concrete condizioni economiche e gestionali dell'impresa.
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