Cassazione Penale, Sentenza n. 11199/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva riformato la decisione del GUP: aveva dichiarato estinto per prescrizione il capo 11) (detenzione di 1 kg di hashish del 12/09/2016) e aveva condannato LA ROSA per il capo 10) (detenzione/cessione di 131 involucri di hashish e 6 di cocaina del 18/08/2016) a anni 4, mesi 5, giorni 10 e multa di euro 20.000. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e errata valutazione delle intercettazioni, sostenendo che la frase "due cose diverse" indicava estraneità ai traffici del fratello e introduceva ragionevole dubbio; (ii) erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche; (iii) in motivi nuovi, che anche il capo 10) era ormai prescritto.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i "motivi nuovi" sulla prescrizione del capo 10) perché non dedotti in appello e non riconducibili ai motivi originari di gravame, richiamando il principio che la prescrizione non può essere rilevata d'ufficio in Cassazione se non eccepita precedentemente. Sui motivi principali ha ritenuto manifestamente infondate le censure: la valutazione delle intercettazioni e l'interpretazione del linguaggio sono questioni di merito e non sindacabili in Cassazione se non per manifesta illogicità; il diniego delle attenuanti generiche è discrezionale e motivato, anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato. Per questi motivi il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
I "motivi nuovi" in Cassazione devono riferirsi ai capi e ai punti già dedotti nel gravame e non possono ampliare il petitum; devono essere mero sviluppo di ragioni già proposte.
art. 581, lett. a), cod. proc. pen.
Specificazione dei capi e punti della decisione impugnata che devono essere richiamati nell'atto di gravame; i motivi nuovi devono collegarsi a quanto originariamente dedotto.
art. 311, comma 4, cod. proc. pen.
Analogo principio applicabile ai ricorsi in materia cautelare: non è consentito introdurre censure non previamente dedotte.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sul procedimento in camera di consiglio in Cassazione che delimita i motivi ammissibili in sede di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Consente la deduzione in Cassazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione se già dedotta; e delimita i casi in cui la motivazione è sindacabile per vizi di logicità e contraddittorietà.
art. 129 e art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Principio che impedisce alla Corte di legittimità di rilevare d'ufficio la prescrizione quando non sia stata eccepita nei gradi precedenti.
art. 62-bis, cod. pen.
Norma che disciplina il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'adeguamento della pena al caso concreto; lascia ampio spazio di discrezionalità al giudice di merito.
art. 133, cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e valutazione della personalità del reo; utilizzata dalla Corte per giustificare il diniego delle attenuanti alla luce dei precedenti dell'imputato.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette motivi nuovi che non siano collegati ai capi o punti già dedotti nel gravame; la prescrizione non può essere introdotta ex novo in Cassazione se non eccepita nei gradi precedenti.
- L'interpretazione di intercettazioni e di altri fatti comunicativi è questione di merito riservata ai giudici del merito; Cassazione verifica solo la presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacato in legittimità solo se la motivazione è manifestamente insufficiente o illogica.
- Le censure che chiedono una rivalutazione della prova o una diversa ricostruzione dei fatti sono, di regola, inammissibili in Cassazione.
- Se si vuole far valere la prescrizione o altre cause estintive in sede di legittimità, occorre che tali questioni siano state tempestivamente dedotte nei precedenti gradi di giudizio o nel ricorso stesso rispettando i limiti di ammissibilità.
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