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Decreto dirigenziale n. 205 del 05/06/2026

Omologazione dispositivi stradali “Photored F17Dr” per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto conferma l’approvazione del dispositivo "Photored F17Dr" già autorizzato con decreti MIT del 2016 e del 2020, limitatamente alla verifica delle infrazioni ai limiti di velocità dei soli veicoli in allontanamento dal punto di installazione. La conferma si fonda sulla documentazione tecnica depositata da ITALTRAFF s.r.l. e sulla conformità alle prescrizioni del D.M. 13 giugno 2017, n. 282. Il provvedimento disciplina anche condizioni di produzione, commercializzazione, documentazione da allegare e divieto di modifiche non autorizzate.

Conferma dell’approvazione del dispositivo "Photored F17Dr" per il rilevamento della velocità, limitatamente ai veicoli in allontanamento

Conferma di approvazione del dispositivo "Photored F17Dr"

Il decreto conferma l’approvazione del dispositivo di rilevamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità denominato "Photored F17Dr", già approvato con decreto dirigenziale n. 257 del 19 gennaio 2016 e successivamente esteso con decreto dirigenziale n. 372 dell’8 ottobre 2020. La conferma è rilasciata in relazione alle risultanze tecniche acquisite e al rispetto del D.M. 13 giugno 2017, n. 282, limitatamente al rilevamento dei veicoli in allontanamento dal punto di installazione.

Base normativa e presupposti istruttori

Il provvedimento si fonda sull’art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sull’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sull’art. 142 e sull’art. 201 del Codice della strada, nonché sull’art. 345 del regolamento di esecuzione. Sono inoltre richiamati il D.M. 13 giugno 2017, n. 282, relativo alle verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e taratura delle apparecchiature per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, e il D.M. 11 aprile 2024, n. 105, sulle modalità di collocazione e uso dei dispositivi di controllo a distanza.

Istruttoria tecnica e documentazione depositata

La società ITALTRAFF s.r.l. ha chiesto la conferma di approvazione con nota del 15 maggio 2026, acquisita al protocollo n. 12600 del medesimo giorno. Successivamente, con nota del 25 maggio 2026, acquisita al protocollo n. 13552, ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica, comprendente:

  • il "Manuale Utente" in revisione v.05.26 di maggio 2026;
  • il "Manuale Utente PH Manager" in revisione v.05.26 di maggio 2026;
  • l’integrazione con il deposito del prototipo avvenuto il 18 maggio 2026.

Il Ministero rileva che la società ha documentato la conformità del dispositivo alle prescrizioni del D.M. n. 282/2017 solo per i veicoli ripresi in allontanamento rispetto al punto di installazione.

Portata della conferma di approvazione

L’articolo 1 dispone che il decreto n. 257 del 19 gennaio 2016, unitamente al decreto di estensione richiamato in premessa, è confermato con riferimento al rispetto del D.M. 13 giugno 2017, n. 282, ma soltanto per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità relative ai veicoli in allontanamento dal dispositivo "Photored F17Dr".

Produzione, commercializzazione e documentazione obbligatoria

L’articolo 2 stabilisce che i dispositivi prodotti e commercializzati sulla base della presente conferma devono essere conformi:

  • al prototipo depositato presso il Ministero in data 18 maggio 2026;
  • alla documentazione tecnica depositata.

Inoltre, la commercializzazione deve avvenire unitamente ai manuali utente depositati in revisione v.05.26 di maggio 2026, che si applicano nei limiti e alle condizioni contenuti nel decreto, per quanto non in contrasto.

Marcatura del prodotto e divieto di modifiche

Ogni esemplare del dispositivo deve riportare indelebilmente:

  • gli estremi del decreto dirigenziale n. 257 del 19 gennaio 2016;
  • gli estremi del decreto dirigenziale n. 372 dell’8 ottobre 2020;
  • gli estremi del presente decreto;
  • il nome del fabbricante.

È inoltre esclusa qualsiasi modifica del dispositivo o di componenti oggetto della conferma di approvazione, salvo intervenute specifiche modifiche del decreto stesso.

Punti principali

Base normativa e precedente approvazione

Il decreto richiama l’art. 45 e l’art. 142 del Codice della strada, l’art. 192 del D.P.R. 495/1992 e l’art. 345 dello stesso regolamento, oltre al D.M. 13 giugno 2017, n. 282 sulle verifiche di funzionalità e taratura. Richiama inoltre il decreto dirigenziale n. 257 del 19 gennaio 2016, con cui il dispositivo "Photored F17Dr" era stato approvato, e il decreto dirigenziale n. 372 dell’8 ottobre 2020, che aveva esteso l’approvazione a una nuova configurazione con fotocamera Nikon D3300 e lente "AF-P-18-55-VR".

Esito dell’istruttoria tecnica

ITALTRAFF s.r.l. ha chiesto la conferma di approvazione con nota del 15 maggio 2026, integrata da ulteriore documentazione tecnica del 25 maggio 2026, comprendente il "Manuale Utente" e il "Manuale Utente PH Manager" entrambi in revisione v.05.26 di maggio 2026, nonché dal deposito del prototipo in data 18 maggio 2026. Il Ministero prende atto che il dispositivo ha fornito indicazioni conformi al D.M. n. 282/2017 solo per i veicoli ripresi in allontanamento rispetto al punto di installazione.

Conferma di approvazione e perimetro applicativo

L’articolo 1 conferma il decreto n. 257/2016, comprensivo della successiva estensione del 2020, con riferimento al rispetto del D.M. 13 giugno 2017, n. 282, ma esclusivamente per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità relative ai veicoli in allontanamento dal dispositivo. Ne deriva che la conferma non è generale, ma circoscritta a tale specifica modalità di rilevazione.

Condizioni per produzione e commercializzazione

L’articolo 2 stabilisce che i dispositivi prodotti e commercializzati sulla base della conferma di approvazione devono essere conformi al prototipo depositato il 18 maggio 2026 e alla documentazione tecnica depositata. Devono inoltre essere venduti unitamente ai due manuali utente in revisione v.05.26 di maggio 2026, applicabili nei limiti e alle condizioni del decreto, purché non in contrasto con esso.

Obblighi di marcatura e divieto di modifiche

Ogni esemplare del "Photored F17Dr" deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 257 del 19 gennaio 2016, del decreto n. 372 dell’8 ottobre 2020, del presente decreto e il nome del fabbricante. Non è consentita alcuna modifica del dispositivo in qualsiasi componente oggetto della conferma di approvazione, salvo specifiche future modifiche del decreto stesso.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradalemotorizzazioneautotrasporto

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