Decreto dirigenziale n. 58 del 04/06/2026
Qualifica della società Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede in Viale Monza n. 347, 20126 Milano (MI), quale Organismo deputato alla verifica e allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica Bureau Veritas Italia S.p.A. come organismo deputato allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 5 del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026, limitatamente alla verifica e validazione dell'accessibilità delle stazioni ferroviarie per le persone a mobilità ridotta (PRM). L'atto disciplina obblighi operativi, conservazione documentale, vigilanza ministeriale, cause di diffida/sospensione/revoca e durata della qualifica, che opera fino al 2 marzo 2027 o fino alla pubblicazione della qualifica prevista dal medesimo DD n. 12/2026.
Qualifica di Bureau Veritas Italia S.p.A. quale organismo deputato alla verifica e validazione dell'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM ai sensi del DD n. 12/2026
Qualifica di Bureau Veritas Italia S.p.A. come organismo per l'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM
Il decreto della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie qualifica Bureau Veritas Italia S.p.A. quale organismo deputato allo svolgimento delle attività di verifica e validazione dell'accessibilità delle stazioni ferroviarie per le persone a mobilità ridotta (PRM), in attuazione del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026. L'atto si colloca nel quadro della disciplina europea e nazionale sulla sicurezza e l'interoperabilità ferroviaria.
Base normativa e presupposti istruttori
Il provvedimento richiama:
- la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012;
- le direttive 2016/798 e 2016/797;
- i decreti legislativi 14 maggio 2019, nn. 50 e 57;
- il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi di valutazione;
- il Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026, relativo al monitoraggio degli interventi per l'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM e alla qualifica dei soggetti terzi abilitati al rilascio di attestazioni.
Il MIT evidenzia inoltre che Bureau Veritas Italia S.p.A. era già qualificata, in altri ambiti ferroviari, quale organismo notificato e organismo designato, nonché organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi.
Istanza della società e integrazioni documentali
La società ha presentato istanza di qualifica con nota acquisita al protocollo MIT n. 2956 del 12 maggio 2026. A seguito di una richiesta di integrazione documentale formulata con nota prot. n. 3178 del 21 maggio 2026, la società ha trasmesso le integrazioni con nota acquisita al protocollo n. 3190 del 21 maggio 2026. Il Ministero ha quindi ritenuto la documentazione completa e conforme alle previsioni del DD n. 12/2026.
Qualifica disposta dal decreto
Con l'articolo 1 il MIT qualifica Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede in viale Monza n. 347, Milano, quale organismo deputato allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 5 del DD n. 12/2026, limitatamente all'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM.
Modalità di svolgimento dell'attività e obblighi dell'organismo
L'articolo 2 stabilisce che l'organismo deve operare secondo le modalità fissate dal DD n. 12/2026. In particolare, esso deve:
- mantenere la struttura, l'organizzazione, il personale e le risorse strumentali dichiarate;
- sottoporre a preventiva approvazione del MIT ogni variazione rilevante, comprese quelle relative a laboratori e consulenti esterni;
- conservare per almeno dieci anni gli atti relativi all'attività di attestazione, inclusi i rapporti di prova;
- tenere la documentazione a disposizione del MIT;
- comunicare tempestivamente al Ministero eventuali richieste di informazioni o rilievi, nonché, su richiesta, i rapporti finali di verifica, le relazioni riepilogative e ogni altro documento utile alla vigilanza e al monitoraggio.
Per quanto non espressamente disciplinato, resta applicabile il DD n. 12/2026.
Vigilanza ministeriale, sospensione e revoca
L'articolo 3 demanda al MIT la vigilanza sull'attività dell'organismo nel periodo transitorio, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del DD n. 12/2026, con spese a carico dell'organismo stesso.
Il decreto prevede un articolato sistema di reazione alle irregolarità:
- diffida nei casi di minore gravità;
- sospensione dell'attività da 15 giorni a 6 mesi nei casi di maggiore gravità o in caso di precedente diffida;
- revoca nei casi di reiterate gravi violazioni;
- ritiro del provvedimento di sospensione solo dopo l'accertata rimozione delle irregolarità o carenze;
- revoca della qualifica se l'organismo non ottempera nei tempi e con le modalità indicate nel provvedimento di sospensione.
È inoltre prevista la sospensione immediata dell'attività se viene accertata la perdita dei requisiti di qualifica. Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento posto a base della qualifica, l'organismo deve sospendere l'attività e comunicarlo immediatamente al MIT. Eventuali provvedimenti di sospensione o revoca adottati dal MIT sono comunicati a RFI.
Durata della qualifica, pubblicazione ed effetti finanziari
Ai sensi dell'articolo 4, la qualifica ha validità al più fino al 2 marzo 2027, ossia fino alla scadenza del periodo transitorio richiamato dal DD n. 12/2026, oppure fino alla pubblicazione della qualifica prevista dal medesimo decreto direttoriale.
Il decreto entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del MIT. Dell'avvenuta pubblicazione viene data informazione a RFI, ANSFISA e ACCREDIA. L'atto precisa infine che non derivano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Punti principali
Oggetto e base normativa
Il provvedimento si fonda sulla disciplina europea e nazionale in materia ferroviaria, in particolare le direttive 2016/798 e 2016/797 e i decreti legislativi nn. 50/2019 e 57/2019, nonché sul Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026, che regola il monitoraggio degli interventi per l'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM e la qualifica dei soggetti terzi abilitati al rilascio di attestazioni.
Esito dell'istanza di qualifica
Bureau Veritas Italia S.p.A. aveva presentato istanza di qualifica per operare quale organismo notificato deputato alla verifica e validazione dell'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM. A seguito di richiesta di integrazioni da parte della Divisione V e della successiva documentazione integrativa, il MIT ha ritenuto completa la documentazione e conforme al DD n. 12/2026, disponendo la qualifica.
Obblighi operativi dell'organismo qualificato
L'organismo deve svolgere le attività secondo le modalità del DD n. 12/2026, mantenere la propria struttura organizzativa, il personale e le risorse strumentali dichiarate, e sottoporre alla preventiva approvazione del MIT ogni variazione rilevante, incluse quelle relative a laboratori e consulenti esterni. Gli atti di attestazione e i rapporti di prova devono essere conservati per almeno dieci anni e resi disponibili al Ministero, che può richiedere rapporti finali, relazioni riepilogative e ogni documento utile alla vigilanza.
Vigilanza, sospensione e revoca
La vigilanza è affidata al MIT nel periodo transitorio, con spese a carico dell'organismo. In caso di difformità dalle disposizioni vigenti, il Ministero può disporre diffida per violazioni minori, sospensione da 15 giorni a 6 mesi nei casi più gravi o reiterati, e revoca in caso di gravi violazioni reiterate o mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione. L'attività deve essere immediatamente sospesa se vengono meno i requisiti di qualifica; se ACCREDIA sospende o revoca l'accreditamento, l'organismo deve sospendere l'attività e informare subito il MIT. Eventuali provvedimenti del Ministero sono comunicati a RFI.
Durata ed efficacia
La qualifica ha efficacia dalla pubblicazione sul sito del MIT ed è valida al più fino al 2 marzo 2027, cioè fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dal DD n. 12/2026, oppure fino alla pubblicazione della qualifica prevista dall'articolo 4 del medesimo decreto. La pubblicazione viene comunicata a RFI, ANSFISA e ACCREDIA, e l'atto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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