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Sentenza

Sentenza n. 16249/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego, confermato dal Rettore in sede di reclamo, dell’accesso ai documenti relativi alla carriera universitaria del figlio maggiorenne

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, quale genitore di uno studente maggiorenne iscritto al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dall’anno accademico 2018/2019, aveva chiesto il 21 gennaio 2026 di conoscere gli esami sostenuti, i voti conseguiti e quelli ancora da sostenere. Ha rappresentato di voler verificare la persistenza del diritto del figlio all’assegno di mantenimento, ai fini dell’eventuale richiesta di modifica delle statuizioni accessorie al divorzio. Dopo il diniego dell’Università del 16 febbraio 2026, fondato sull’assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, il Rettore ha respinto il reclamo il 6 marzo 2026, rilevando che la sentenza civile aveva quantificato il mantenimento in base a parametri estranei ai risultati universitari e che il figlio controinteressato si era opposto all’ostensione. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego e l’ostensione, oltre al risarcimento del danno. L’Università ha eccepito la tardività del deposito del ricorso, sostenendo che nel rito camerale sull’accesso il termine fosse di quindici giorni dall’ultima notificazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego di accesso né la richiesta risarcitoria. Ai sensi degli artt. 45 e 87, comma 3, c.p.a., nel rito camerale in materia di accesso il termine perentorio di deposito è dimezzato da trenta a quindici giorni e decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione anche per il destinatario. Poiché la notifica al controinteressato si era perfezionata il 2 aprile 2026, il termine scadeva il 17 aprile 2026; il deposito, avvenuto il 20 aprile 2026, era tardivo. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all’Università le spese di lite, liquidate in 800 euro per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    La norma va letta, trattandosi nel caso specifico di rito camerale in materia di accesso ai documenti (116 c.p.a.), unitamente all’art. 87 c.p.a., comma 3 che prevede il dimezzamento di tutti i termini processuali per i giudizi trattati in camera di consiglio, salvo le eccezioni ivi previste ma non applicabili nel caso concreto.

    L’azione in materia di accesso è trattata con rito camerale; per il termine di deposito si applica il dimezzamento previsto per i giudizi in camera di consiglio.

  • art. 45 c.p.a.

    Invero l’art. 45 c.p.a., prevede al primo comma che, “Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario…”

    Il termine ordinario di deposito decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione anche nei confronti del destinatario; nel rito camerale in materia di accesso è ridotto a quindici giorni.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    La norma va letta, trattandosi nel caso specifico di rito camerale in materia di accesso ai documenti (116 c.p.a.), unitamente all’art. 87 c.p.a., comma 3 che prevede il dimezzamento di tutti i termini processuali per i giudizi trattati in camera di consiglio, salvo le eccezioni ivi previste ma non applicabili nel caso concreto.

    In assenza di un’eccezione applicabile, tutti i termini processuali del giudizio trattato in camera di consiglio sono dimezzati, incluso quello per il deposito del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso è irricevibile per tardività del relativo deposito ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il deposito oltre il termine perentorio determina l’irricevibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito camerale in materia di accesso ai documenti, il termine perentorio per depositare il ricorso è di quindici giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione anche per il destinatario, per effetto del dimezzamento del termine ordinario previsto dagli artt. 45 e 87, comma 3, c.p.a.
  • Il deposito del ricorso oltre il termine dimezzato previsto per il rito camerale comporta l’irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDecadenza e tardività

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