Ordinanza n. 16197/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, previa sospensione, - del Decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito “MASAF”) prot.n. 269479 del 5.6.2026, recante Modifiche al decreto del Sottosegretario di Stato n. 136224 del 25 marzo 2025 in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 5811/2026 e alla sentenza del TAR Lazio n. 8807/2026; - del Decreto del Sottosegretario di Stato del MASAF prot. n. 136224 del 25.3.2025, recante i criteri per l’assegnazione di sovvenzioni e di contributi in conto capitale agli ippodromi nella parte integrata dal Decreto in esecuzione; - del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica, Direzione Generale dell’Ippica del MASAF prot. 200598 del 7.5.2025, con cui è stata approvata la determinazione della sovvenzione assegnata complessivamente e per singola società di corse per l’anno 2025 nella parte integrata dal Decreto in esecuzione; - del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, Direzione Generale dell’ippica del MASAF prot. n.200045 del 7.5.2025 con cui sono stati definiti i criteri di accesso e ripartizione tra le società di corse del contributo in conto capitale di cui al capitolo di bilancio 7763 p.g.1. per l’anno 2025 e le relative modalità di attuazione nella parte integrata dal Decreto in esecuzione; - del Decreto del Sottosegretario di Stato dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con cui sono stati definiti i criteri e le modalità per la classificazione degli ippodromi, prot. 644641 del 6.12.2024; - del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, Direzione Generale dell’ippica del MASAF, prot. n.662731 del 16.12.2024 con cui è stata definita la classificazione degli ippodromi per il 2025 nella parte integrata dal Decreto in esecuzione; - del Documento esplicativo di istruttoria per la classificazione degli ippodromi in attività alla data del 16.12.2024, prot. 662496 del 16.12.2024 nella parte integrata dal Decreto in esecuzione; - del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica del MASAF di approvazione dell’elenco delle Società di corse ammesse alla ripartizione per l’erogazione del contributo in conto capitale prot. 327847 del 15.7.2025 nella parte integrata dal Decreto in esecuzione; - della relazione tecnico-illustrativa della Direzione Generale per l’Ippica del MASAF prot. n. 268868 del 5.6.2026; - del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica del MASAF prot. n. 311104 del 27.6.2026 recante la ripartizione delle sovvenzioni alle società di corse per l’anno 2026; - della relazione tecnica-istruttoria relativa alla distribuzione delle sovvenzioni alle società di corse ai fini dell’organizzazione delle corse ippiche negli ippodromi prot. n. 310843 del 26.6.2026; - della nota resa dal Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica del MASAF prot. n. 388848 del 10.8.2026 esplicativa alla sentenza n. 8807/26; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 5 giugno 2026 di modifica dei criteri di assegnazione delle sovvenzioni agli ippodromi in esecuzione di precedenti sentenze, nonché gli atti presupposti e applicativi relativi alla classificazione degli ippodromi e alla ripartizione delle sovvenzioni e dei contributi in conto capitale per il 2025 e il 2026
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 5 giugno 2026 e una pluralità di atti concernenti classificazione degli ippodromi e attribuzione di sovvenzioni e contributi in conto capitale per le annualità 2025 e 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Nel corso della camera di consiglio il Ministero ha eccepito la mancata perfetta coincidenza tra i soggetti intimati e quelli destinatari delle sovvenzioni del 2025, rilevando in particolare che le sovvenzioni per l'ippodromo di Roma erano state attribuite per il 2025 a Hippogroup Roma Capanelle S.p.A., gestore di quell'anno, mentre nel 2026 la gestione era passata a Zetema Progetto Cultura S.r.l., già intimata. La ricorrente ha chiesto di poter integrare il contraddittorio. L'ordinanza non esamina i motivi di merito né le ulteriori questioni ed eccezioni.
La decisione
Il TAR ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Hippogroup Roma Capanelle S.p.A., controinteressata beneficiaria delle sovvenzioni destinate all'ippodromo di Roma per il 2025. Il Ministero deve comunicare alla ricorrente, senza indugio e comunque entro cinque giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, l'indirizzo PEC della società. Dal momento in cui la ricorrente ne conoscerà l'indirizzo PEC decorrono quindici giorni per integrare il contraddittorio; la prova dell'adempimento deve essere depositata entro i successivi cinque giorni. Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate fissando la trattazione di merito in udienza pubblica, tenuto conto anche dell'integrazione necessaria, e ha fissato l'udienza al 23 febbraio 2027. Ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese è riservata.
Norme richiamate
art. 49, commi 1 e 3, c.p.a.
Ritenuto pertanto di autorizzare parte ricorrente all’integrazione del contraddittorio nei modi ordinari ai sensi dell’art.49, comma 3 e 52, comma 2, c.p.a, nei confronti della richiamata controinteressata Hippogroup Roma Capanelle S.p.a.;
Il TAR dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società controinteressata non evocata in giudizio, assegnando alla ricorrente il termine per provvedervi.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Ritenuto pertanto di autorizzare parte ricorrente all’integrazione del contraddittorio nei modi ordinari ai sensi dell’art.49, comma 3 e 52, comma 2, c.p.a, nei confronti della richiamata controinteressata Hippogroup Roma Capanelle S.p.a.;
La disposizione è richiamata quale base per l'integrazione ordinaria del contraddittorio nei confronti della controinteressata.
Massime di principio
- Quando dagli atti risulta che un soggetto beneficiario degli effetti del provvedimento impugnato non è stato intimato, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, fissando i termini per la notificazione e per il deposito della relativa prova.
- Se, tenuto conto delle esigenze cautelari rappresentate e della necessità di integrare il contraddittorio, la tutela cautelare può essere adeguatamente assicurata dalla rapida fissazione della trattazione di merito, il giudice può rinviare ogni decisione cautelare e fissare l'udienza pubblica.
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