Sentenza del 05/04/2017 n. 499 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cancellazione della società dal registro delle imprese - estinzione - differimento fiscale degli effetti estintivi ex Legge n. 175/2014 - non opera retroattivamente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese e, in particolare, l'applicazione del differimento quinquennale degli effetti estintivi ai fini fiscali previsto dalla Legge n. 175/2014. È stato contestato se tale disciplina potesse applicarsi anche a cancellazioni avvenute prima della sua entrata in vigore e se un avviso di accertamento potesse essere notificato direttamente alla società ormai estinta, anziché ai soci.
La decisione
La sentenza ha stabilito che il differimento quinquennale degli effetti fiscali della cancellazione non ha natura interpretativa e non opera retroattivamente. Poiché la società era stata cancellata prima dell'entrata in vigore della Legge n. 175/2014, l'accertamento non avrebbe dovuto essere notificato alla società estinta, ma ai soci, ove ne ricorressero i presupposti. L'atto notificato alla società è quindi da ritenersi non correttamente indirizzato.
Norme richiamate
Legge n. 175/2014
Il differimento quinquennale ai fini fiscali degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese
La disciplina introduce un differimento degli effetti estintivi della società esclusivamente per determinati fini fiscali, ma non costituisce norma di interpretazione autentica e non può essere applicata a cancellazioni avvenute prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Una norma che modifica gli effetti fiscali della cancellazione di una società non si applica automaticamente a cancellazioni anteriori, salvo che il legislatore ne preveda espressamente la retroattività o che si tratti effettivamente di una norma interpretativa.
- Dopo la cancellazione, la società si considera estinta secondo la disciplina vigente al momento della cancellazione; gli atti successivi devono essere indirizzati ai soggetti legittimati, normalmente ai soci, quando ne ricorrano i presupposti.
- Un avviso di accertamento notificato a una società già estinta può essere viziato se la disciplina applicabile non consentiva di considerarla ancora esistente ai fini fiscali.
- Per valutare la validità di un atto impositivo occorre verificare la data di cancellazione della società, la data di entrata in vigore della norma sopravvenuta e il destinatario effettivo della notificazione.
- Il differimento degli effetti estintivi previsto per finalità fiscali non equivale necessariamente alla reviviscenza della società né consente di notificare indistintamente gli atti alla società cancellata.
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