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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27480/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento concluso con sentenza di patteggiamento del G.i.p. di Mantova, che ha applicato nei confronti dell'imputato la pena di dieci mesi di reclusione per il delitto di violenza sessuale, riconoscendo il fatto di minore gravità ex art. 609-bis, comma 3, c.p. e le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'illegalità della pena: secondo il ricorrente, partendo dalla pena base di sei anni, corrispondente al minimo edittale, la riduzione per il fatto di minore gravità e quella per le attenuanti generiche avevano portato a una diminuzione eccedente il limite massimo consentito dall'art. 65, comma 1, n. 3, c.p., con conseguente irrogazione di una pena inferiore al minimo edittale applicabile. La questione sottoposta alla Corte è dunque se la pena determinata nel patteggiamento fosse "illegale" e, in caso positivo, quali effetti ciò producesse sull'accordo processuale tra le parti.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso del Procuratore generale. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di distinzione tra pena illegale e pena illegittima, affermando che l'illegalità sussiste solo quando la pena finale eccede per genere, specie o quantità i limiti astrattamente previsti dalla legge, mentre gli errori nei singoli passaggi commisurativi integrano soltanto illegittimità se la pena conclusiva resta nei limiti legali. Applicando tali principi, la Corte ha osservato che nel caso concreto, dopo il riconoscimento del fatto di minore gravità e delle attenuanti generiche, la pena era stata ulteriormente ridotta oltre il massimo consentito per le attenuanti comuni, fino a risultare inferiore al minimo edittale della fattispecie circostanziata. Ha quindi qualificato la sanzione come illegale e, poiché tale vizio travolge l'accordo delle parti, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    indica il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel quale è stata emessa la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. nei casi di illegalità della pena.

  • art. 609-bis, comma 3, c.p.

    prevede l'ipotesi attenuata del fatto di minore gravità in materia di violenza sessuale, con pena ridotta rispetto alla fattispecie base.

  • art. 65, comma 1, n. 3, c.p.

    fissa il limite della diminuzione massima consentita per le attenuanti comuni, richiamato dalla Corte per escludere riduzioni eccedenti quel tetto.

  • artt. 23 e seguenti c.p.

    richiamati per individuare i limiti generali delle pene e le relative cornici edittali.

  • artt. 65 e seguenti c.p.

    richiamati quale disciplina delle circostanze aggravanti/attenuanti e dei loro effetti sulla pena.

  • artt. 71 e seguenti c.p.

    richiamati con riferimento al concorso di più reati e ai criteri di determinazione della pena.

  • art. 69 c.p.

    richiamato per il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La pena è "illegale" solo quando il risultato finale eccede i limiti qualitativi o quantitativi stabiliti dalla legge per il tipo di reato; gli errori nei singoli passaggi di calcolo, se non incidono sul risultato finale oltre i limiti legali, integrano al più una pena illegittima.
  • Nel concorso di circostanze eterogenee, i limiti astratti della pena legalmente comminabile sono dati, in via generale, dal minimo della fattispecie attenuata e dal massimo della fattispecie aggravata, fermo restando il rispetto delle regole di legge sulle singole diminuzioni o aumenti.
  • Se, nel patteggiamento, la pena concordata o applicata risulta illegale, il vizio travolge l'accordo tra le parti e impone l'annullamento della sentenza.
  • Le attenuanti comuni non possono determinare una riduzione della pena oltre il limite massimo stabilito dall'art. 65 c.p.; ove ciò accada e la pena finale scenda sotto il minimo edittale applicabile, la sanzione è illegale.
  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza ex art. 444 c.p.p., l'illegalità della pena costituisce un autonomo motivo di ricorso ammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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