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Circolare

Circolare numero 22 del 23-1-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni applicative per il pensionamento anticipato dei dipendenti di imprese, aziende e ditte private operanti nei porti, in attuazione della legge n. 85/1989 e del decreto interministeriale 28 giugno 1989. Vengono indicati i termini per la presentazione della documentazione, i requisiti dei lavoratori, la graduatoria nazionale dei beneficiari, i criteri di calcolo degli oneri a carico dello Stato e delle aziende, nonché le modalità di pagamento e di contabilizzazione a cura delle Sedi INPS.

Istruzioni INPS sul pensionamento anticipato per i dipendenti dei porti

Pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese portuali

La circolare fornisce le istruzioni operative per l'applicazione del pensionamento anticipato previsto per i dipendenti delle imprese, aziende e ditte private operanti nei porti, in attuazione dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 7 marzo 1989, n. 85, e del decreto interministeriale 28 giugno 1989. Il documento definisce i passaggi procedurali, i requisiti soggettivi, la formazione della graduatoria nazionale e la ripartizione degli oneri tra Stato e imprese.

Quadro normativo e finalità dell'intervento

La misura si inserisce nel processo di ristrutturazione delle aziende e di riorganizzazione del lavoro nei porti. La circolare interviene a chiarimento delle modalità applicative già anticipate con il messaggio n. 11257 del 20 marzo 1989 e si coordina con il decreto interministeriale 28 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1989.

Adempimenti richiesti alle imprese

Ai fini dell'attivazione della procedura, le imprese interessate dovevano trasmettere al Ministero della Marina mercantile, entro sessanta giorni dal 26 luglio 1989, una documentazione articolata in quattro elementi:

  • dichiarazione recante il numero delle eccedenze strutturali di personale;
  • domande di pensionamento anticipato dei lavoratori eccedenti;
  • attestazione dell'autorità marittima sullo svolgimento effettivo dell'attività nei porti;
  • dichiarazione di impegno a corrispondere all'INPS gli oneri posti a loro carico dalla legge.

Soggetti beneficiari e requisiti richiesti

Hanno titolo a presentare domanda i lavoratori individuati nell'ambito delle eccedenze aziendali, purché, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, risultino in possesso dei requisiti dell'art. 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. I requisiti sono:

  • età superiore a 52 anni per gli uomini e a 47 anni per le donne, con almeno 15 anni di contribuzione;
  • età inferiore a 52 anni per gli uomini e a 47 anni per le donne, con almeno 27 anni di contribuzione effettiva.

Il possesso dei requisiti deve sussistere entro il 31 dicembre 1989.

Graduatoria nazionale e limite dei benefici

Sulla base delle eccedenze dichiarate dalle imprese e delle domande presentate dai lavoratori, il Ministero della Marina mercantile ha approvato, con decreto del 13 dicembre 1989, una graduatoria unica nazionale ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale. Il beneficio del pensionamento anticipato è stato limitato ai primi 90 nominativi della graduatoria, in relazione allo stanziamento di 11 miliardi posto a carico dello Stato.

Presentazione della domanda e ruolo delle S.A.P.

I lavoratori collocati in posizione utile nella graduatoria devono presentare la domanda di prestazione alle S.A.P. competenti per la liquidazione del trattamento. In caso di mancata ricezione delle domande, le S.A.P. devono prendere contatto con le aziende datrici di lavoro affinché invitino i dipendenti a presentare tempestivamente la domanda. Per gli ulteriori aspetti applicativi la circolare rinvia alle istruzioni contenute nella circolare n. 53636 AGO del 28 aprile 1987.

Criteri di computo degli oneri a carico dello Stato e delle aziende

L'art. 1-bis della legge n. 85/1989 ha abrogato l'ultimo periodo dell'art. 9, comma 10-bis, della legge n. 26/1987 e ha introdotto un contributo statale pari a una quota dei ratei di pensione anticipatamente corrisposti dall'INPS. Tale quota, per ciascun beneficiario, non può superare l'importo dei ratei relativi a sei anni.

Restano invece a carico delle aziende private:

  • gli oneri connessi all'aumento convenzionale dell'anzianità per il periodo tra la risoluzione del rapporto di lavoro e il raggiungimento dell'età pensionabile;
  • gli oneri relativi alla copertura dei ratei di pensione anticipata corrispondenti alla parte di anzianità convenzionale eccedente i sei anni, per la quale non è previsto intervento statale.

Per la determinazione degli importi si richiamano i criteri già impartiti con la circolare n. 216 del 26 ottobre 1988, con specifico riferimento al punto A). Per il punto B), al fine di escludere i ratei posti a carico dello Stato, occorre applicare all'importo annuo di pensione la differenza tra i coefficienti di rendita temporanea riferiti, rispettivamente, all'intero periodo di anticipazione e ai soli sei anni coperti dal contributo pubblico.

Richiesta di pagamento, liquidazione e contabilità

Le Sedi, una volta determinati gli importi dovuti, devono richiederne il versamento alle aziende interessate, che sono obbligate a pagare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, come stabilito dall'art. 3 del decreto attuativo. La liquidazione della pensione anticipata deve avvenire solo dopo l'effettiva corresponsione delle somme da parte delle aziende onerate.

Per la rilevazione contabile degli oneri a carico delle imprese continuano ad applicarsi le istruzioni della circolare n. 216 del 26 ottobre 1988, tenendo conto della modifica della denominazione dei conti FPR 21/22 e FPR 21/23. A fine esercizio le S.A.P. devono comunicare alla Direzione generale l'importo dei ratei di pensione posti a carico dello Stato per ciascun lavoratore, utilizzando il prospetto della graduatoria allegato al decreto ministeriale del 13 dicembre 1989.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare scioglie la riserva formulata con il messaggio n. 11257 del 20 marzo 1989 e disciplina l'applicazione della disposizione che riconosce il pensionamento anticipato ai dipendenti delle imprese private operanti nei porti. Il riferimento principale è l'art. 1, comma 1-bis, della legge 7 marzo 1989, n. 85, attuato dal decreto interministeriale 28 giugno 1989 pubblicato in G.U. n. 173 del 26 luglio 1989.

Adempimenti a carico delle imprese entro 60 giorni

Per la ristrutturazione aziendale e la riorganizzazione del lavoro nei porti, le imprese dovevano trasmettere al Ministero della Marina mercantile, entro sessanta giorni dal 26 luglio 1989, una documentazione composta da: dichiarazione con il numero delle eccedenze strutturali di personale; domande di pensionamento anticipato dei lavoratori eccedenti; attestazione dell'autorità marittima sullo svolgimento effettivo dell'attività nei porti; dichiarazione di impegno a corrispondere all'INPS gli oneri posti a loro carico.

Soggetti aventi titolo e requisiti

Possono presentare domanda i lavoratori compresi nelle eccedenze individuate dalle aziende, purché possiedano, alla data di risoluzione del rapporto, i requisiti dell'art. 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26: età superiore a 52 anni per gli uomini e a 47 per le donne con almeno 15 anni di contribuzione; oppure età inferiore a 52 anni per gli uomini e a 47 per le donne con almeno 27 anni di contribuzione effettiva. Il requisito deve risultare posseduto entro il 31 dicembre 1989.

Graduatoria nazionale e limitazione dei benefici

Sulla base delle eccedenze dichiarate e delle domande presentate, il Ministero della Marina mercantile ha approvato con decreto 13 dicembre 1989 una graduatoria unica nazionale. Il pensionamento anticipato è limitato ai primi 90 nominativi, in relazione allo stanziamento di 11 miliardi posto a carico dello Stato.

Presentazione della domanda alle S.A.P.

Per la liquidazione del trattamento, i lavoratori collocati utilmente in graduatoria devono presentare la domanda alle S.A.P. competenti. Se le domande non pervengono, le S.A.P. devono contattare le aziende datrici di lavoro affinché sollecitino i dipendenti a presentarla. Per gli ulteriori aspetti applicativi si rinvia alla circolare n. 53636 AGO del 28 aprile 1987.

Criteri di computo degli oneri e riparto tra Stato e aziende

L'art. 1-bis della legge n. 85/1989 prevede un contributo statale pari a una quota dei ratei di pensione anticipatamente corrisposti dall'INPS, con limite massimo pari ai ratei relativi a sei anni. Restano a carico delle aziende private gli oneri per l'aumento convenzionale dell'anzianità dal momento della risoluzione del rapporto fino al raggiungimento dell'età pensionabile e quelli relativi alla parte eccedente i sei anni. Per il calcolo si richiamano i criteri della circolare n. 216 del 26 ottobre 1988, con specifiche indicazioni per la parte da escludere dal contributo statale tramite differenza di coefficienti di rendita temporanea.

Richiesta di versamento e liquidazione della prestazione

Le Sedi determinano gli importi dovuti e ne richiedono il versamento alle aziende interessate, che devono pagare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, come previsto dall'art. 3 del decreto attuativo. La liquidazione della pensione anticipata deve avvenire solo dopo l'avvenuta corresponsione delle somme da parte delle aziende onerate.

Modalità di pagamento e istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri a carico delle imprese continuano ad applicarsi le istruzioni della circolare n. 216 del 26 ottobre 1988, con aggiornamento della denominazione dei conti FPR 21/22 e FPR 21/23 secondo il prospetto allegato. A fine esercizio le S.A.P. devono comunicare alla Direzione generale l'importo dei ratei di pensione posti a carico dello Stato per ciascun lavoratore, usando il prospetto della graduatoria allegato al decreto del 13 dicembre 1989.

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