Circolare numero 18 del 18-1-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il periodo di paga in corso all’1 gennaio 1990, i minimali di retribuzione e le retribuzioni convenzionali rilevanti ai fini contributivi. Precisa il coordinamento tra la regola generale della retribuzione minima imponibile, i minimali giornalieri già vigenti e i nuovi valori derivanti dalla variazione ISTAT del 6,5%, nonché il raccordo con il parametro minimo dell’art. 7 della legge n. 638/1983. Fornisce inoltre chiarimenti per alcuni settori specifici, per il part-time, per i lavoratori a domicilio e per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, riportando tabelle con i valori aggiornati per il 1990.
Minimali di retribuzione e retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi 1990
Minimali di retribuzione e retribuzioni convenzionali per il 1990
La circolare disciplina l’aggiornamento dei minimali di retribuzione e delle retribuzioni convenzionali rilevanti ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il 1990. Essa coordina la regola generale della retribuzione minima imponibile con i minimali già previsti dalla normativa previgente, chiarendo i rapporti tra i diversi parametri applicabili ai vari settori e alle diverse tipologie di lavoratori.
Quadro normativo generale
Il documento richiama innanzitutto l’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore ai trattamenti retributivi stabiliti da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli.
La circolare precisa che tale regola si applica anche ai datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva, i quali sono comunque tenuti, ai fini contributivi, al rispetto dei trattamenti economici stabiliti dalla contrattazione collettiva richiamata. Per trattamenti retributivi devono intendersi quelli derivanti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Rapporti con i minimali di retribuzione giornaliera
La nuova disciplina non elimina i minimali di retribuzione giornaliera già esistenti. Tali minimali continuano a essere rivalutati annualmente ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537, in relazione alla variazione dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
Ne deriva che la retribuzione da assoggettare a contribuzione, determinata ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, deve essere adeguata, se inferiore:
- alla retribuzione minima imponibile prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989;
- ai minimali di retribuzione giornaliera già vigenti.
Aggiornamento per il 1990 e parametro minimo ex legge n. 638/1983
La circolare dà atto che l’ISTAT ha accertato una variazione percentuale dell’indice del costo della vita pari al 6,5%. In conseguenza di tale dato, le tabelle allegate riportano i nuovi limiti di retribuzione giornaliera validi dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1990.
Inoltre, richiama l’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989. Per effetto di tale norma, i minimali devono essere comunque ragguagliati, se inferiori, a L. 46.028, pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del FPLD vigente all’1 gennaio 1990, determinato in L. 484.500 mensili.
Settori particolari richiamati nelle tabelle
Per alcuni settori indicati nelle tabelle allegate la circolare fornisce chiarimenti interpretativi.
In particolare:
- per l’istruzione ed educazione scolare non statale, rinvia al punto 5 della circolare 17 gennaio 1989, n. 15;
- per l’assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali, comprese le pubbliche di beneficenza e assistenza, richiama la circolare 3 gennaio 1980, n. 507 RCV, che include case per anziani, istituti educativi assistenziali, orfanotrofi, ecc.;
- precisa ulteriormente che l’individuazione del settore deve avvenire in base al concetto di assistenza sociale definito con la circolare n. 201 del 23 settembre 1989, rilevando natura dell’attività, soggetti erogatori e assenza di finalità di lucro.
Lavoratori di società ed enti cooperativi ex DPR n. 602/1970
Per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti al DPR 30 aprile 1970, n. 602, il minimale di retribuzione giornaliera segue l’andamento delle pensioni in applicazione dell’art. 1, comma 4, della legge 26 settembre 1981, n. 537.
Per il 1990, applicando l’aumento del 6,5%, il minimale già fissato a L. 23.290 all’1 gennaio 1989 risulta pari a L. 24.810. La circolare evidenzia che tale importo è superiore al limite del 5% del trattamento minimo di pensione previsto dall’art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984, pari a L. 24.225.
L’aumento si applica sia alle retribuzioni convenzionali determinate ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 602/1970, sia a quelle determinate ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto, quando inferiori al minimale. Viene inoltre ricordato che il D.M. 4 aprile 1989, con decorrenza 1 maggio 1989, aveva fissato per tali categorie un salario convenzionale giornaliero superiore al minimale indicato.
Retribuzioni convenzionali in generale
La circolare afferma che tutte le retribuzioni convenzionali in genere sono soggette ad adeguamento periodico del 6,5% ai sensi dell’art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, salvo quelle già variate nell’anno precedente. Dopo l’adeguamento, esse non possono comunque essere inferiori ai limiti di retribuzione aggiornati annualmente ai sensi della legge n. 537/1981 e applicabili alle singole categorie di datori di lavoro.
Si richiama inoltre il parametro minimo di cui all’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dall’art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984, pari per il 1990 a L. 24.225. Pertanto, le retribuzioni convenzionali, una volta rivalutate, devono essere confrontate con i minimi di tabella e, se questi sono inferiori, devono essere ragguagliate a L. 24.225. Anche i salari convenzionali esclusi dall’adeguamento perché già variati nell’anno precedente devono essere riportati ai suddetti limiti minimi.
Tempo parziale, orario non superiore a quattro ore e istruzione prescolare
Per i contratti di lavoro part-time ex art. 5 della legge n. 863/1984, la circolare richiama il criterio di determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi, con decorrenza 1 gennaio 1989, già illustrato nella circolare n. 68 del 10 aprile 1989.
Per i lavoratori dei settori di cui al comma 17 dell’art. 5 della legge n. 863/1984, non assunti con contratto a tempo parziale e occupati per non più di quattro ore giornaliere, il parametro dell’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato, si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione, pari a L. 19.380. Tale importo costituisce il cosiddetto "minimo dei minimi" per i lavoratori di tali settori con occupazione non superiore alle quattro ore; se i minimali calcolati secondo la legge n. 537/1981 risultano superiori, si applicano questi ultimi.
Resta fermo, per i lavoratori dei settori interessati, ad eccezione di quelli dell’istruzione prescolare, il minimale di L. 46.028 per i casi di orario superiore alle quattro ore. Per l’istruzione prescolare la circolare precisa che non si applica la disposizione di cui all’art. 7 della legge n. 638/1983, sicché vigono i minimali tabellari adeguati secondo la legge n. 537/1981, a prescindere dal superamento o meno delle quattro ore giornaliere.
È inoltre ricordato che il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui al comma 16 dell’art. 5 della legge n. 863/1984, per effetto del D.M. 8 novembre 1986, si applica anche al personale giornalistico con qualifica di professionista o pubblicista, titolare di rapporto di lavoro subordinato come collaboratore o corrispondente, quando l’attività sia svolta con orario inferiore alle quattro ore giornaliere.
Lavoratori a domicilio
Per i lavoratori a domicilio la circolare ribadisce che il minimale giornaliero segue la rivalutazione prevista dall’art. 1, comma 4, della legge n. 537/1981 in funzione dell’aumento dell’indice ISTAT del costo della vita. Pertanto, dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1990 il minimo passa da L. 23.290 a L. 24.810.
Anche questo valore deve essere ragguagliato a L. 46.028 ai sensi dell’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dal D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989. La circolare precisa infine che per i lavoranti a domicilio vale comunque la disciplina della retribuzione minima imponibile di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989.
Accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, previsto dall’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 638/1983, è fissato al 40% del trattamento minimo di pensione. Per il 1990 tale soglia corrisponde a una retribuzione settimanale di L. 193.800.
Tabelle allegate
La circolare contiene tabelle A, B e C con i valori aggiornati dei minimali per settore e qualifica, validi dal 1 gennaio 1990. Le tabelle distinguono, tra gli altri, industria, pubbliche amministrazioni, artigianato, agricoltura, credito e assicurazioni, commercio, istruzione, assistenza sociale, attività di culto, spettacolo, attività circensi, pesca, giornalisti, servizi di pulizia, assistenza domiciliare e altri casi specifici.
Per alcuni valori è espressamente indicato che devono essere adeguati a L. 46.028 o, nei casi di particolari settori/orari, a L. 19.380, secondo le regole richiamate nei commenti alle tabelle.
Finalità applicativa
La circolare conclude disponendo la trasmissione immediata via terminale per consentire l’applicazione tempestiva delle nuove istruzioni. Il documento è quindi destinato ad aggiornare in modo operativo i soggetti tenuti al calcolo contributivo sui minimali 1990, coordinando normativa generale, regole speciali di settore e valori tabellari allegati.
Punti principali
Retribuzione minima imponibile per la generalità dei lavoratori
La circolare ribadisce che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, la retribuzione base per i contributi non può essere inferiore ai minimi fissati da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative o, se più favorevoli, da accordi collettivi o contratti individuali. Tale obbligo vale anche per i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva e riguarda i trattamenti retributivi derivanti dai vari istituti contrattuali. La norma non elimina i minimali di retribuzione giornaliera già esistenti, che vanno rivalutati annualmente secondo l’indice ISTAT del costo della vita.
Aggiornamento dei minimali giornalieri 1990 e parametro di L. 46.028
Accertato un aumento ISTAT del 6,5%, i minimali giornalieri vengono aggiornati dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1990. I valori devono inoltre essere confrontati con il parametro minimo dell’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato, pari per il 1990 a L. 46.028, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD fissato in L. 484.500. Se i minimali rivalutati risultano inferiori, devono essere ragguagliati a tale importo.
Chiarimenti su settori particolari e tabelle allegate
La circolare fornisce precisazioni su alcuni settori riportati nelle tabelle, in particolare per l’istruzione ed educazione scolastica non statale e per l’assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali, comprese le IPAB. Per quest’ultimo ambito rinvia al concetto di assistenza sociale già definito con la circolare n. 201/1989, richiamando natura dell’attività, soggetti erogatori e assenza di fini di lucro.
Lavoratori di società ed enti cooperativi ex DPR n. 602/1970
Per i soci lavoratori soggetti al DPR n. 602/1970 il minimale di retribuzione giornaliera cresce nella stessa misura delle pensioni secondo l’art. 1, comma 4, della legge n. 537/1981. Per il 1990, applicando l’aumento del 6,5%, il minimale passa da L. 23.290 a L. 24.810. L’importo è superiore al limite minimo di cui all’art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984, pari a L. 24.225, e si applica alle retribuzioni convenzionali determinate dagli artt. 4 e 6 del DPR n. 602/1970 se inferiori al minimo.
Retribuzioni convenzionali in generale
Le retribuzioni convenzionali devono essere adeguate annualmente del 6,5% ai sensi dell’art. 22 della legge n. 160/1975, salvo quelle già variate nell’anno precedente. In ogni caso non possono scendere sotto i limiti minimi di retribuzione aggiornati ai sensi della legge n. 537/1981 né sotto il parametro minimo di L. 24.225 previsto dall’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dall’art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984. Anche i salari convenzionali esclusi dall’adeguamento devono essere confrontati con tali limiti.
Part-time, orario non superiore a quattro ore e istruzione prescolare
Per i contratti part-time ex art. 5 della legge n. 863/1984 la circolare richiama il criterio di calcolo del minimale orario contributivo, già illustrato con la circolare n. 68/1989. Per i lavoratori occupati non più di quattro ore giornaliere nei settori dell’art. 5, comma 17, della legge n. 863/1984, il parametro minimo si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione, pari a L. 19.380; se i minimali calcolati sono superiori, si applicano quelli più elevati. Per l’istruzione prescolare, invece, non si applica il meccanismo di adeguamento all’art. 7 della legge n. 638/1983 e valgono i minimali tabellari, anche oltre le quattro ore giornaliere.
Lavoratori a domicilio
Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero, rivalutato del 6,5%, passa da L. 23.290 a L. 24.810 dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1990. Anche questo importo deve essere ragguagliato a L. 46.028 in base all’art. 7 della legge n. 638/1983, come modificato dal D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989.
Accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione utile per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, ai sensi dell’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 638/1983, è fissato al 40% del trattamento minimo di pensione. Per il 1990 il valore settimanale corrisponde a L. 193.800.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 18 gen 1990Circolare numero 19 del 18-1-1990
- Circolare · 18 gen 1990Circolare numero 20 del 18-1-1990
- Circolare · 17 gen 1990Circolare numero 17 del 17-1-1990
- Circolare · 19 gen 1990Circolare numero 21 del 19-1-1990
- Circolare · 16 gen 1990Circolare numero 16 del 16-1-1990
- Circolare · 15 gen 1990Circolare numero 13 del 15-1-1990
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →