Circolare numero 21 del 19-1-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare prende atto dell’ordinanza n. 1832 del 5.12.1989, che chiarisce come la sospensione dei termini per i versamenti contributivi prevista per le popolazioni dei Comuni della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio-agosto 1987 si applichi anche a tutti gli adempimenti connessi ai medesimi versamenti. Viene così superata la precedente interpretazione restrittiva della circolare RCV n. 7/1988, che limitava la sospensione ai soli pagamenti contributivi. Le Sedi devono quindi riesaminare d’ufficio gli addebiti sanzionatori già irrogati e procedere al loro annullamento, definendo conseguentemente il contenzioso in materia.
Sospensione contributiva per i Comuni della provincia di Sondrio colpiti dall'alluvione del 1987: estensione anche agli adempimenti connessi
Sospensione contributiva per i Comuni della provincia di Sondrio colpiti dall’alluvione del 1987
La circolare recepisce i chiarimenti forniti dall’ordinanza n. 1832 del 5.12.1989 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile in materia di sospensione degli adempimenti contributivi per le popolazioni dei Comuni della provincia di Sondrio interessate dagli eventi alluvionali di luglio e agosto 1987. Il documento precisa che l’interpretazione già adottata dall’Istituto deve essere rivista alla luce del nuovo indirizzo ministeriale.
Oggetto e quadro normativo di riferimento
L’ordinanza n. 1832/1989 interviene sulle misure di sospensione già previste per i contributi previdenziali ed assistenziali. In particolare, essa richiama e specifica la portata dell’art. 2 dell’ordinanza n. 1316 del 28.12.1987, modificata dall’ordinanza n. 1317 del 30.12.1987 e dall’art. 1 dell’ordinanza n. 1509 del 20.7.1988.
Estensione della sospensione ai connessi adempimenti
Il chiarimento ministeriale stabilisce che la sospensione dei termini per i versamenti contributivi non riguarda soltanto il pagamento in sé, ma si estende anche a tutti gli adempimenti ad esso collegati. La precisazione è rilevante perché ricomprende, tra gli altri obblighi, anche la presentazione delle denunce DM 10/M nei termini ordinari.
Superamento della precedente interpretazione
La circolare afferma espressamente che deve considerarsi superata la disposizione contenuta nella circolare RCV n. 7 del 15.1.1988, la quale limitava la sospensione ai soli versamenti contributivi e non agli ulteriori adempimenti connessi. Ne deriva l’abbandono dell’orientamento che aveva portato a contestare l’omessa o tardiva presentazione delle denunce contributive.
Conseguenze operative per le Sedi
Le Sedi devono riesaminare d’ufficio i provvedimenti di addebito delle sanzioni amministrative adottati sulla base della precedente circolare. Il riesame deve sfociare nell’annullamento diretto degli atti sanzionatori, senza necessità di ulteriori iniziative da parte degli interessati.
Definizione del contenzioso
In applicazione dell’ordinanza n. 1832/1989, viene richiesto di definire tutto il contenzioso insorto in materia, uniformandosi al nuovo chiarimento ministeriale e alla conseguente estensione della sospensione anche agli adempimenti connessi ai versamenti contributivi.
Punti principali
Oggetto dell’ordinanza ministeriale
L’ordinanza n. 1832 del 5.12.1989 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile riguarda ulteriori disposizioni sulla sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore delle popolazioni dei Comuni della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali di luglio e agosto 1987.
Estensione della sospensione agli adempimenti connessi
Il Ministero ha precisato che la sospensione dei termini per i versamenti contributivi prevista dall’art. 2 dell’ordinanza n. 1316 del 28.12.1987, come modificata dall’ordinanza n. 1317 del 30.12.1987 e dall’art. 1 dell’ordinanza n. 1509 del 20.7.1988, deve intendersi riferita anche a tutti gli adempimenti connessi ai medesimi versamenti.
Superamento della precedente circolare RCV n. 7 del 15.1.1988
La nuova ordinanza rende superata l’istruzione contenuta nella circolare RCV n. 7 del 15.1.1988, secondo cui la sospensione riguardava soltanto i versamenti contributivi e non gli altri adempimenti connessi, in particolare la presentazione nei termini di legge delle denunce DM 10/M.
Riesame e annullamento degli addebiti sanzionatori
Le Sedi sono invitate a riesaminare d’ufficio i provvedimenti di addebito delle sanzioni amministrative adottati sulla base della precedente circolare, procedendo direttamente al loro annullamento.
Definizione del contenzioso
In conseguenza dell’adeguamento alla nuova interpretazione ministeriale, deve essere definito tutto il contenzioso sorto in materia in conformità all’ordinanza n. 1832/1989.
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