Cassazione Penale, Ordinanza n. 20563/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito nella parte in cui era stato applicato l'aumento di pena per recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello che aveva applicato un aumento di pena per recidiva. Dai passaggi riportati emerge che il ricorrente censurava la decisione di merito, ma le doglianze sono state ritenute dalla Corte di cassazione non consentite in sede di legittimità perché consistenti in mere contestazioni di fatto e nella riproposizione di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito. La Corte ha rilevato che la motivazione di appello aveva già valutato correttamente la condotta illecita e la sua concreta modalità esecutiva, ritenendola espressiva di maggiore pericolosità sociale e quindi idonea a giustificare l'aumento di pena per recidiva.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva è stata ritenuta legittimamente valorizzata in aumento di pena sulla base della concreta modalità della condotta e della maggiore pericolosità sociale desunta dal caso concreto.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in mere doglianze di fatto, ove non si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre questioni già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette.
- L'aumento di pena per recidiva può essere sorretto dalla valorizzazione della concreta modalità della condotta, quando essa esprima una maggiore pericolosità sociale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
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