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Sentenza

Sentenza del 17/07/2018 n. 18913 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate dal Ministero degli Affari Esteri sulle retribuzioni percepite negli anni d'imposta 1999 e 2000 per l'attività di docenza svolta all'estero. Ha sostenuto, in via principale, che tali redditi dovessero essere esclusi integralmente dalla base imponibile ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), TUIR e, in subordine, che fosse tassabile soltanto il 50% dell'assegno base previsto per il servizio all'estero, senza assoggettare a imposta le ulteriori componenti stipendiali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, poiché il ricorrente non aveva dimostrato, mediante la trascrizione degli atti dei precedenti gradi di giudizio, di avere tempestivamente dedotto la questione dell'esclusione integrale dei redditi da lavoro prestato all'estero. Ha invece accolto il quarto motivo: la CTR aveva erroneamente ritenuto imponibile il 50% dell'indennità base più, integralmente, le altre voci stipendiali. Secondo la Corte, per i docenti in servizio presso scuole estere doveva essere tassato esclusivamente il 50% dell'assegno base, pari all'epoca a Lire 1.260.000 mensili, e nulla oltre tale importo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per ricalcolare il rimborso spettante e decidere sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 3, comma 3, lett. c), TUIR

    Esclusione dalla base imponibile dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

    La Corte non ha esaminato nel merito l'applicabilità della disposizione, poiché la relativa censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e per possibile formazione di giudicato interno.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 8, TUIR, nel testo vigente ratione temporis

    Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di un'indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento.

    Per il personale statale in servizio all'estero, la base imponibile è costituita esclusivamente dal 50% dell'indennità base, o assegno base, e non dalle altre voci stipendiali.

  • D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658, commi 1 e 9

    Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero [...] compete [...] uno speciale assegno di sede [...] costituito: a) dall'assegno base [...]. Per il docente nelle scuole secondarie superiori [...] l'assegno mensile lordo era determinato in Lire 1.260.000.

    La disposizione distingue lo stipendio nazionale e gli assegni fissi dall'assegno di sede, del quale l'assegno base costituisce una componente specifica. Ai fini IRPEF rileva soltanto il 50% di quest'ultima componente.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

    La violazione presuppone l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta; chi la deduce in cassazione deve dimostrare, trascrivendo gli atti rilevanti, che la questione era stata introdotta e riproposta nei precedenti gradi.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Le censure sono state esaminate rispettivamente come violazione di legge, nullità per omessa pronuncia e vizio motivazionale; i primi due profili sono stati dichiarati inammissibili, mentre è stato accolto il motivo relativo alla violazione dell'art. 48, comma 8, TUIR.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La norma riguarda il deposito della memoria illustrativa in cassazione, menzionata nello svolgimento del processo.

Massime di principio

  • Quando una parte sostiene in cassazione che una questione è stata omessa o ignorata nei gradi di merito, deve indicare e trascrivere gli atti processuali dai quali risulti che la questione è stata effettivamente proposta e poi riproposta: in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • Le questioni non riproposte con appello incidentale o nelle difese del grado successivo possono considerarsi abbandonate o coperte da giudicato interno, anche se erano state prospettate in precedenza.
  • Per il personale statale docente in servizio all'estero, nel regime normativo esaminato, l'imponibile IRPEF non comprende automaticamente stipendio, tredicesima, ferie non godute e altre componenti: rileva soltanto il 50% dell'assegno base previsto per la sede estera.
  • La qualificazione giuridica delle singole componenti retributive è decisiva: occorre distinguere tra assegno base, maggiorazioni dell'assegno di sede e stipendio ordinario, verificando la disciplina vigente nell'anno d'imposta considerato.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente l'importo definitivo del rimborso: il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto stabilito dalla Corte e ricalcolare concretamente le somme spettanti.

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