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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21074/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo e secondo grado per il reato di detenzione e/o cessione di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure. La prima denunciava vizi di motivazione e violazione degli artt. 125 c.p.p., 62-bis e 133 c.p., nonché dell'art. 111 Cost., contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La seconda contestava ancora vizi di motivazione e violazione dell'art. 133 c.p. in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La terza deduceva vizi di motivazione e violazione degli artt. 125 c.p.p., 111 Cost., 81, 99 e 132 c.p. per il mancato riconoscimento della continuazione rispetto a precedenti condanne e per il riconoscimento della recidiva reiterata. La Corte ha ritenuto le doglianze generiche e volte a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, osservando inoltre che le attenuanti generiche non risultavano specificamente dedotte in appello e che la motivazione sulla pena era comunque congrua; quanto alla continuazione e alla recidiva, ha giudicato logica e coerente la motivazione che valorizzava la maggiore pericolosità e il lungo lasso temporale tra i fatti.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    individua il titolo di reato per cui l'imputato è stato condannato nei gradi di merito, in materia di stupefacenti.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza e delle doglianze difensive sul vizio motivazionale.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

  • art. 133 c.p.

    richiamato per la commisurazione della pena e per la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno delle censure di motivazione della difesa.

  • art. 81 c.p.

    richiamato nella doglianza relativa al mancato riconoscimento della continuazione.

  • art. 99 c.p.

    richiamato nella doglianza relativa al riconoscimento della recidiva reiterata.

  • art. 132 c.p.

    richiamato nella censura sulla commisurazione della pena e sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una generica richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o in una mera contrapposizione di letture di merito alla motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della decisione.
  • La censura sul diniego delle attenuanti generiche è priva di specificità se non indica elementi positivi di valutazione che il giudice di merito avrebbe omesso o valutato in modo erroneo; inoltre, la questione deve essere stata specificamente devoluta in appello, pena l'inammissibilità della doglianza in cassazione.
  • In tema di determinazione della pena, quando la sanzione irrogata è inferiore alla media edittale, la motivazione non richiede un'argomentazione analitica e può risultare dal complesso della sentenza, purché il percorso valutativo sia comprensibile.
  • La mancata applicazione della continuazione può essere legittimamente esclusa quando il giudice di merito dia motivazione coerente sulla distanza temporale tra i fatti e sulla maggiore pericolosità desumibile dalla condotta complessiva; il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti una causa non imputabile alla parte nella determinazione dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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