Risoluzione n. 191 del 27/07/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione chiarisce che il reddito di una società estera soggetta a CFC va determinato secondo le regole del TUIR, applicando anche l’esclusione del 95% sui dividendi da Paesi non black list. Per i dividendi distribuiti dalla CFC oltre il reddito già tassato per trasparenza, vale in via generale la tassazione piena, salvo disapplicazione/interpello che consenta l’esclusione del 95%.
CFC: tassazione del reddito di società estera e dividendi eccedenti
Tassazione CFC e dividendi eccedenti
La Risoluzione esamina il trattamento fiscale, ai fini dell’articolo 167 del TUIR, del reddito di una società estera controllata soggetta alla disciplina CFC e dei dividendi distribuiti dalla medesima società oltre l’ammontare già tassato per trasparenza in capo alla controllante italiana. Il documento si concentra sulla corretta determinazione della base imponibile e sull’applicabilità dell’esclusione parziale prevista per i dividendi.
Fatti rappresentati nell’istanza
La società istante, Alfa s.r.l., residente in Italia, opera nel settore dei semilavorati e componenti metallici per l’industria degli autoveicoli, della climatizzazione e degli elettrodomestici. Nell’ambito dell’espansione in Estremo Oriente, nel 2005 ha costituito:
- Alfa Hong Kong Ltd. (Alfa HK), con funzione di subholding;
- Alfa China Ltd. (Alfa China), società operativa controllata al 100% da Alfa HK.
Nel 2006 Alfa ha ceduto una parte delle azioni di Alfa HK a Beta s.p.a., società controllata dal Ministero delle attività produttive. L’assetto risultante vede:
- Alfa titolare del 65% di Alfa HK;
- Beta titolare del restante 35%;
- Alfa HK titolare del 100% di Alfa China.
L’istanza precisa che il reddito di Alfa HK è costituito esclusivamente da eventuali dividendi distribuiti da Alfa China e che tali utili sono integralmente tassati nel Paese di origine, la Cina. Alfa non ha presentato interpello preventivo per la disapplicazione della disciplina CFC e riconosce che Alfa HK rientra nell’articolo 167, comma 1, del TUIR.
Quesiti posti
La società chiede chiarimenti su due aspetti:
- le corrette modalità di determinazione della base imponibile di Alfa HK soggetta all’articolo 167 del TUIR;
- l’applicabilità dell’esclusione prevista dall’articolo 89 del TUIR ai dividendi corrisposti alla controllante italiana da Alfa HK, per la parte eccedente il reddito già imputato per trasparenza.
Tesi del contribuente
Secondo Alfa:
- il reddito di Alfa HK, essendo formato da dividendi provenienti da una società residente in un Paese a fiscalità ordinaria, dovrebbe essere determinato applicando le regole italiane e, in particolare, solo il 5% degli utili imputati per trasparenza dovrebbe essere tassato in Italia;
- la quota di reddito imputata per trasparenza alla controllante italiana dovrebbe essere proporzionata alla partecipazione detenuta, pari al 65%;
- i dividendi eventualmente distribuiti da Alfa HK in eccedenza rispetto al reddito già tassato per trasparenza dovrebbero concorrere al reddito imponibile solo nella misura del 5%.
Determinazione del reddito CFC
L’Agenzia richiama l’articolo 167, comma 1, del TUIR, secondo cui i redditi prodotti da un’impresa, società o ente residente in uno Stato compreso nella black list e controllato da soggetto residente in Italia sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni detenute.
Richiama inoltre il comma 6 dello stesso articolo, che stabilisce che:
- i redditi del soggetto non residente imputati per trasparenza sono assoggettati a tassazione separata;
- si applica l’aliquota media del reddito complessivo del soggetto residente, comunque non inferiore al 27%;
- tali redditi sono determinati secondo le disposizioni previste per i redditi d’impresa.
Ne deriva che il reddito imputato per trasparenza al soggetto residente è considerato reddito d’impresa e va determinato secondo le regole ordinarie applicabili a tale categoria, salvo le eccezioni espressamente previste dall’articolo 167, comma 6, relative a:
- rateizzazione delle plusvalenze, ex articolo 86, comma 4, TUIR;
- ammortamento accelerato e anticipato, ex articolo 102, comma 3, TUIR.
Applicazione dell’articolo 89 ai dividendi della CFC
La Risoluzione chiarisce che, se nel corso dell’esercizio la società estera ha percepito dividendi dalle proprie partecipate, si applicano gli articoli 89, commi 2 e 3, del TUIR. Tali disposizioni prevedono che i dividendi provenienti da Paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata concorrono a formare il reddito delle società ed enti nella misura del 5%.
L’Agenzia conclude che l’articolo 89 si applica anche ai dividendi distribuiti a una società black list i cui redditi sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alla partecipazione detenuta, quando i dividendi provengano da Paesi non a fiscalità privilegiata. È richiamato anche il rigo FC28 del modello UNICO, che prevede variazioni in diminuzione corrispondenti alla quota esclusa dei dividendi distribuiti alla CFC.
Dividendi distribuiti dalla CFC oltre il reddito già tassato per trasparenza
Quanto al secondo profilo, l’Agenzia evidenzia che la disciplina CFC ha finalità antielusiva, volta a contrastare la localizzazione di partecipazioni in paradisi fiscali. La tassazione per trasparenza del reddito della CFC, quando non sia stata richiesta o ottenuta la disapplicazione, non esaurisce di regola il prelievo fiscale sul medesimo reddito.
Il comma 7 dell’articolo 167 stabilisce infatti che gli utili distribuiti dalla CFC non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all’ammontare del reddito già assoggettato a tassazione ai sensi del comma 1, anche negli esercizi precedenti.
Pertanto:
- la quota di utile distribuito dalla CFC già tassata per trasparenza non è nuovamente imponibile;
- la quota eccedente il reddito già tassato per trasparenza deve concorrere al reddito della controllante residente secondo l’articolo 89, comma 3, del TUIR, quindi per l’intero ammontare.
Possibile disapplicazione e esclusione al 95%
La Risoluzione precisa che, se il soggetto residente dimostra in sede di interpello disapplicativo, proposto ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del TUIR oppure, a seconda dei casi, dell’articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR, che dalla partecipazione non deriva l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, i dividendi relativi potranno beneficiare dell’esclusione del 95%.
In sede di interpello possono essere valutati i presupposti dell’eventuale delocalizzazione del reddito in un Paese a fiscalità ordinaria anche sulla base di criteri analoghi a quelli indicati nella risoluzione 63/E del 28 marzo 2007. L’Agenzia osserva infatti che, pur essendo in linea di principio i redditi della CFC formati da utili di partecipazioni in società residenti in Stati non black list da considerarsi prodotti nel Paese di residenza della CFC, non è preclusa la possibilità di apprezzare in concreto le peculiarità della posizione della controllante, in coerenza con la ratio antielusiva della disciplina.
Esito interpretativo
La conclusione operativa è la seguente:
- il reddito della CFC va determinato secondo le regole ordinarie del reddito d’impresa, con le specifiche eccezioni previste dall’articolo 167, comma 6;
- i dividendi percepiti dalla CFC da società residenti in Paesi non a fiscalità privilegiata beneficiano dell’esclusione del 95% di cui all’articolo 89;
- i dividendi distribuiti dalla CFC alla controllante italiana sono esclusi fino a concorrenza del reddito già tassato per trasparenza;
- l’eventuale eccedenza concorre, in via ordinaria, per intero al reddito della controllante, salvo esito favorevole di un interpello disapplicativo che consenta l’esclusione del 95%.
Riferimenti richiamati nel documento
Nel testo sono richiamati in particolare:
- articolo 47, comma 4, TUIR;
- articolo 89, commi 2 e 3, TUIR;
- articolo 167, commi 1, 5, 6 e 7, TUIR;
- articolo 86, comma 4, TUIR;
- articolo 102, comma 3, TUIR;
- d.m. 21 novembre 2001 (black list);
- risoluzione n. 63/E del 28 marzo 2007;
- D.M. 26 aprile 2001, n. 209, articolo 4, comma 1, ultimo periodo.
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