Risoluzione n. 194 del 27/07/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli interessi maturati sui B.P.F. acquistati dal CNR per accantonare l’indennità di anzianità del personale, se eccedenti l’importo dell’indennità spettante, non entrano nel reddito di riferimento ma sono tassati separatamente come altre indennità ex art. 19, comma 2, TUIR.
Tassazione separata degli interessi sui Buoni Postali Fruttiferi relativi all'indennità di anzianità del CNR
Tassazione degli interessi sui B.P.F. dell’indennità di anzianità del CNR
La risoluzione esamina il trattamento fiscale delle somme corrisposte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche al personale collocato in quiescenza, con particolare riguardo agli interessi maturati sui Buoni Postali Fruttiferi acquistati dall’Ente per la provvista dell’indennità di anzianità. Il punto centrale è la corretta qualificazione di tali interessi ai fini della tassazione separata.
Contesto normativo e modalità di accantonamento
Il CNR determina ed eroga l’indennità di anzianità ai propri dipendenti in quiescenza ai sensi dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70. In base al DPCM 8 giugno 1946, il trattamento di quiescenza del personale di ruolo è gestito tramite capitalizzazione finanziaria con due conti individuali, denominati “conto A” e “conto B”, vincolati a favore dell’Ente.
- Il conto “A” è alimentato da un contributo annuo a carico del Consiglio, pari a una mensilità degli assegni computabili.
- Il conto “B” è alimentato da un contributo a carico del dipendente pari al 6% dello stipendio e da un contributo del 4% a carico dell’Ente.
- Le somme del conto “A” vengono investite entro il 28 febbraio di ogni anno in Buoni Postali Fruttiferi per garantirne solidità, durevolezza e protezione del potere d’acquisto.
Quesito dell’Ente e precedente orientamento
Il CNR ha richiamato la risoluzione n. 130 del 1997, nella quale era stato chiarito che l’investimento in titoli obbligazionari avviene a titolo di provvista: la titolarità dei titoli e dei relativi frutti resta in capo all’Ente e le ritenute subite sugli interessi riguardano l’obbligazione tributaria dell’Ente, senza effetti diretti sull’indennità spettante ai dipendenti.
L’Ente ha contestato però l’uso del termine “unicum” nella precedente risposta e ha sostenuto che:
- l’indennità di anzianità va ricondotta alle indennità equipollenti commisurate alla durata del rapporto di lavoro dipendente, di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), TUIR;
- gli interessi maturati sui B.P.F. costituiscono altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 19, comma 2, TUIR;
- tali interessi dovrebbero quindi essere esclusi dal reddito di riferimento per il calcolo dell’imposta.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricostruisce la disciplina applicabile alle somme erogate dal CNR, osservando che:
- il dipendente riceve, alla cessazione del servizio, un’indennità di anzianità a totale carico dell’Ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo quanti sono gli anni di servizio;
- il capitale accantonato sul conto “A” è sostitutivo dell’indennità di anzianità;
- il trattamento di fine rapporto corrisposto comprende non solo il capitale accantonato, ma anche gli interessi del conto “B”.
Alla luce della natura pubblica del CNR, tali somme configurano un’indennità equipollente al TFR ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), TUIR. Le regole di tassazione delle indennità equipollenti sono ricondotte all’art. 19, comma 2-bis, TUIR.
Qualificazione degli interessi maturati sui B.P.F.
L’Agenzia precisa che gli interessi maturati sui B.P.F. fino alla cessazione del rapporto di lavoro, nella parte eccedente l’indennità di anzianità spettante per regolamento, non devono essere inclusi nella determinazione del “reddito di riferimento”. Essi sono assimilati, per logica fiscale, agli interessi di mora, alle rivalutazioni monetarie, ai premi di prepensionamento, agli incentivi diversi e agli altri trattamenti aggiuntivi dell’indennità di fine rapporto.
La motivazione è che il valore facciale dei B.P.F. attribuiti al dipendente al momento della quiescenza corrisponde esattamente all’indennità di anzianità accantonata; pertanto, gli interessi maturati costituiscono un frutto autonomo e distinto, attribuito una tantum, derivante dalla scelta dell’Ente di investire annualmente le somme accantonate in strumenti finanziari destinati a preservare il capitale e il potere d’acquisto.
Regime fiscale applicabile e conclusione
Poiché tali interessi sono collegati alla cessazione del rapporto di lavoro, l’Agenzia conferma l’applicazione della tassazione separata. In particolare, condivide la soluzione proposta dal CNR e stabilisce che gli interessi maturati sui B.P.F. eccedenti l’ammontare dell’indennità di anzianità spettante ai dipendenti devono essere soggetti a tassazione separata come “altre indennità”, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
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