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Risoluzione

Risoluzione n. 187 del 26/07/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il reverse charge si applica ai contratti di installazione di ponteggi per conto terzi, ma non ai contratti di noleggio di ponteggi con relativa installazione, perché in quest’ultimo caso la posa in opera resta accessoria alla locazione/fornitura del bene. Restano fermi gli altri requisiti previsti dalla norma.

Reverse charge per installazione e noleggio di ponteggi

Reverse charge per ponteggi: chiarimento interpretativo

La risoluzione esamina l’applicabilità dell’inversione contabile alle attività di installazione e noleggio di ponteggi svolte da una ditta operante nel settore edile. Il documento distingue tra prestazioni di servizi rese nel settore edile e contratti di noleggio con installazione, precisando quando il reverse charge trova applicazione e quando invece deve essere escluso.

Quesito presentato

Il contribuente dichiara di svolgere:

  • attività di installazione di ponteggi per conto terzi, ricompresa nella sezione F della tabella ATECOFIN, codice attività 45.34.0 - altri lavori di installazione;
  • attività di noleggio di ponteggi con relativa installazione.

Chiede se, in quest’ultima ipotesi, sia corretto applicare il meccanismo del reverse charge previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che:

  • il reverse charge sia applicabile solo quando il soggetto appaltatore possiede già i ponteggi e richiede alla ditta la sola prestazione di manodopera per l’installazione;
  • non sia applicabile quando l’appaltatore richiede sia il noleggio sia l’installazione dei ponteggi.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall’art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La norma estende l’inversione contabile alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti:

  • delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili;
  • dell’appaltatore principale;
  • di un altro subappaltatore.

Ambito soggettivo e criteri di individuazione

La risoluzione richiama la circolare 29 dicembre 2006, n. 37, secondo cui i soggetti destinatari del reverse charge devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell’ambito del settore edile. Per delimitare oggettivamente le prestazioni interessate, occorre fare riferimento alla sezione F - attività di costruzione - della tabella ATECOFIN (2004).

Ambito oggettivo: prestazioni incluse ed escluse

L’Agenzia precisa, sempre richiamando la circolare n. 37 del 2006, che il riferimento alle prestazioni di manodopera amplia l’applicazione dell’inversione contabile anche alle prestazioni di servizi derivanti da contratti d’opera di cui all’art. 2222 c.c.

Sono invece escluse dal reverse charge:

  • le forniture di beni con posa in opera;
  • le operazioni in cui la posa in opera ha funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, poiché ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

Decisione dell’Agenzia sul caso concreto

Nel caso esaminato, l’Agenzia osserva che i contratti di noleggio sono esclusi dall’ambito applicativo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Di conseguenza:

  • per il noleggio di ponteggi con relativa installazione non si applica l’inversione contabile, poiché la posa in opera è accessoria rispetto al noleggio delle impalcature;
  • per i contratti relativi alla sola installazione di ponteggi per conto terzi il reverse charge si applica, come correttamente ritenuto dal contribuente, sempre che risultino soddisfatti anche gli altri requisiti richiesti dalla norma.

Conclusione operativa

La risoluzione stabilisce quindi una distinzione netta tra:

  • prestazioni di installazione di ponteggi per conto terzi, soggette a reverse charge;
  • noleggio di ponteggi con installazione, escluso dal reverse charge perché qualificato come operazione in cui l’installazione è accessoria al noleggio.

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