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Sentenza

Sentenza del 07/01/2019 n. 47 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - cessione di fabbricato da demolire - riqualificazione come cessione di terreno - previa richiesta di demolizione - è possibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le parti private hanno impugnato l'accertamento con cui l'Ufficio aveva riqualificato la compravendita, formalmente riferita a un fabbricato, come cessione di un terreno edificabile. La vendita era stata tassata con aliquota del 7% prevista per i fabbricati, mentre l'Ufficio aveva applicato l'aliquota dell'8% prevista per i terreni edificabili. I ricorrenti sostenevano che, al momento del rogito, il fabbricato esisteva ancora e che la successiva demolizione costituiva un evento futuro e incerto. L'Ufficio sosteneva invece che la causa concreta dell'operazione fosse l'acquisto dell'area e della relativa potenzialità edificatoria, come dimostrato dalla preventiva richiesta di demolizione presentata dalla venditrice, dalla sua voltura all'acquirente pochi giorni dopo il rogito e dalla successiva demolizione per costruire un nuovo edificio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti. Ha stabilito che, per un atto stipulato nel 2011, l'articolo 20 del DPR n. 131/1986 consentiva di individuare la reale causa concreta del negozio anche sulla base del comportamento successivo delle parti e di elementi extratestuali. La preventiva richiesta di demolizione, la sua voltura all'acquirente e la successiva costruzione di un edificio completamente diverso hanno dimostrato che l'oggetto sostanziale della vendita era il terreno edificabile, non il fabbricato. È stata quindi ritenuta legittima la maggiore imposta richiesta dall'Ufficio. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, anche in considerazione dell'evoluzione recente della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • Articolo 20 del DPR n. 131/1986, nella formulazione vigente prima della riforma del 2018

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    Per gli atti anteriori al 1° gennaio 2018, l'imposta di registro doveva essere applicata considerando la causa concreta e gli effetti effettivamente perseguiti dalle parti, senza fermarsi al nomen iuris o alla forma apparente dell'atto. L'Ufficio poteva utilizzare anche elementi extratestuali e comportamenti successivi per riqualificare la cessione.

  • Articolo 20 del DPR n. 131/1986, come modificato dall'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205/2017

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione [...] sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.

    La modifica, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, è stata qualificata come innovativa e non interpretativa. Pertanto non è retroattiva: per gli atti anteriori continua ad applicarsi la disciplina previgente. Per gli atti successivi limita la riqualificazione fondata su elementi extratestuali o collegamenti negoziali, salvo i casi di abuso del diritto.

  • Articolo 1362 del codice civile

    Ai fini dell'interpretazione del contratto rileva anche il comportamento complessivo delle parti, anteriore e successivo alla stipulazione. Nel caso concreto, la voltura della pratica edilizia e l'immediata demolizione sono state considerate elementi decisivi per ricostruire la reale volontà negoziale.

  • Articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986

    La disposizione è stata utilizzata per applicare l'aliquota dell'8% alla cessione qualificata come vendita di terreno edificabile, in luogo dell'aliquota del 7% applicata originariamente alla vendita del fabbricato.

  • Articolo 15 del D.Lgs. n. 546/1992

    Ha consentito la compensazione delle spese di lite in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, individuate nell'incertezza giurisprudenziale esistente al momento dell'instaurazione del contenzioso.

  • Cassazione n. 24799/2014, n. 12294/2015, n. 16983/2015 e n. 313/2018

    Gli arresti richiamati affermano che la cessione di un fabbricato può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile quando la demolizione e la successiva edificazione risultino il concreto scopo dell'operazione, desumibile anche da richieste edilizie immediate o già avviate.

Massime di principio

  • Per gli atti soggetti all'imposta di registro stipulati prima del 1° gennaio 2018, la qualificazione fiscale può dipendere dalla causa concreta dell'operazione e non soltanto dalla descrizione formale contenuta nel rogito.
  • La presenza di un fabbricato al momento della vendita non impedisce automaticamente la riqualificazione come cessione di terreno edificabile: assumono rilievo la preventiva richiesta di demolizione, la voltura della pratica edilizia, la demolizione immediata e la costruzione di un immobile sostitutivo.
  • La potenzialità edificatoria dell'area può essere considerata l'elemento economicamente e giuridicamente prevalente quando il fabbricato esistente rappresenta soltanto un ostacolo o un bene destinato alla demolizione.
  • Il comportamento delle parti prima e dopo il contratto può essere utilizzato, per gli atti anteriori al 2018, per ricostruire l'effettivo oggetto della compravendita e verificare se l'operazione riguardi sostanzialmente un'area edificabile.
  • Per gli atti successivi al 1° gennaio 2018, la riqualificazione sulla base di elementi esterni all'atto o di atti collegati è in linea generale preclusa dall'attuale articolo 20, salvo che ricorrano i presupposti dell'abuso del diritto o altre specifiche disposizioni antielusive.
  • La valutazione resta concreta e dipende dall'insieme degli indici disponibili: contenuto del rogito, pratiche edilizie, tempi della demolizione, destinazione dell'area, attività dell'acquirente e modalità di finanziamento dell'intervento.

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