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Ordinanza

Ordinanza n. 5430/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0033340.26-07-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato;

Giustizia amministrativa202409028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Spagna, unitamente al parere negativo ministeriale sul corso frequentato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa misura cautelare, il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha rigettato l'istanza di riconoscimento, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, del titolo di specializzazione sul sostegno acquisito in Spagna. È stato inoltre impugnato il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al corso denominato "Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo", asseritamente frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati, nonché ogni atto connesso. Dall'ordinanza non risultano dettagliati i singoli motivi di illegittimità dedotti; emerge tuttavia che la controversia presenta questioni sostanziali e processuali identiche a quelle di un altro ricorso nel quale il diniego era stato annullato dal TAR, ma la relativa sentenza era stata successivamente annullata senza rinvio dal Consiglio di Stato dopo la produzione in appello della rinuncia dell'interessato all'istanza di riconoscimento.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Rilevata l'identità delle questioni con un precedente giudizio definito dal Consiglio di Stato con annullamento senza rinvio per sopravvenuto difetto di interesse dell'originario ricorrente, il Collegio ha ritenuto necessario verificare se anche nel presente giudizio persista l'interesse alla prosecuzione. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha quindi disposto che la ricorrente e il Ministero dell'Istruzione e del Merito depositino, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una memoria sulla persistenza dell'interesse. La decisione sul ricorso è stata conseguentemente riservata a una fase successiva.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007

    È la disposizione sulla cui base la ricorrente aveva presentato l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero; l'ordinanza non ne enuncia una specifica interpretazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando emerge una questione rilevata d'ufficio, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto è stato utilizzato per acquisire deduzioni sulla persistenza dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando emergono elementi potenzialmente idonei a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice amministrativo può assegnare alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un termine per depositare memorie sulla persistenza dell'interesse prima di definire la controversia.
  • La rinuncia dell'interessato alla domanda amministrativa oggetto del giudizio può determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione dell'impugnazione, purché la sua rilevanza processuale sia verificata nel contraddittorio delle parti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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