Cassazione Civile, Ordinanza n. 26289/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva chiesto, ai sensi della L. n. 89/2001, l’equa riparazione per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare apertasi nel 1995 e ancora pendente al momento del ricorso, essendo il proprio credito stato ammesso al passivo nel 1996. La Corte d’appello, dopo aver riconosciuto in sede monocratica un indennizzo, aveva accolto l’opposizione del Ministero e rigettato la domanda ritenendo insussistente un pregiudizio indennizzabile. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2, commi 2-bis e 2-quinquies, lett. g), L. n. 89/2001 e dell’art. 26 l. fall., sostenendo che, in modo costituzionalmente orientato, la presunzione di ragionevole durata della procedura fallimentare in sei anni potesse essere superata quando nel corso della procedura fossero stati necessari giudizi o difese giudiziali di durata almeno pari a sei anni; con il secondo motivo ha chiesto, in via consequenziale, la revisione della condanna alle spese ex art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione della Corte d’appello nella parte in cui escludeva il diritto all’equa riparazione per il solo superamento di sette anni, pur in presenza di complessità particolari della procedura fallimentare. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in tali ipotesi, la durata non irragionevole può estendersi fino a sette anni. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis
la presunzione di ragionevole durata della procedura concorsuale può essere superata in presenza di specifiche complessità della procedura, e la durata non irragionevole può estendersi fino a sette anni
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-quinquies, lett. g)
richiamato quale norma sulla valutazione dell’indennizzabilità del pregiudizio in relazione alla durata del processo
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26
richiamato in relazione alle attività e ai giudizi connessi alla procedura fallimentare
art. 3 Cost.
evocato come parametro di ragionevolezza per evitare un’interpretazione della norma suscettibile di dubbi di legittimità costituzionale
art. 91 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per la conseguente revisione della statuizione sulle spese
Massime di principio
- Nella liquidazione dell’equa riparazione per durata irragionevole delle procedure concorsuali, la presunzione legale di ragionevole durata non opera in modo assoluto, ma può essere superata quando la procedura presenti complessità particolari e oggettive.
- Le complessità della procedura fallimentare rilevanti ai fini del giudizio di ragionevolezza possono derivare, tra l’altro, dall’elevato numero dei creditori, dalla natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, dalla proliferazione di giudizi connessi o dalla presenza di procedure concorsuali interdipendenti.
- In presenza di tali fattori, la durata non irragionevole della procedura fallimentare può estendersi fino a un massimo di sette anni ai fini della verifica del diritto all’indennizzo.
- Non è corretto escludere il pregiudizio indennizzabile per il solo fatto che la procedura abbia superato la durata ordinaria, se il superamento è giustificato da particolari esigenze della procedura stessa e dai relativi contenziosi.
- L’interpretazione delle norme sull’equa riparazione deve essere coordinata con il principio di ragionevolezza, evitando letture che conducano a risultati irrazionali o costituzionalmente problematici.
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