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Legge

L.R. Abruzzo 34/2011

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9.5.2001, n. 18 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia ed organizzazione".

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 34/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Abruzzo n. 18/2001 sull’autonomia e organizzazione del Consiglio regionale, estendendo l’incompatibilità/discipline richiamate anche agli enti strumentali regionali interamente finanziati dalla Regione e correggendo un riferimento lessicale. Non prevede nuovi oneri ed è entrata in vigore il 1° settembre 2011.

Modifiche alla disciplina dell’organizzazione del Consiglio regionale dell’Abruzzo

Modifiche alla disciplina del Consiglio regionale dell’Abruzzo

La legge regionale interviene in modo puntuale sulla L.R. Abruzzo 9 maggio 2001, n. 18, che disciplina l’autonomia e l’organizzazione del Consiglio regionale. L’atto estende un riferimento normativo a ulteriori soggetti pubblici regionali e apporta una correzione terminologica, senza introdurre una nuova disciplina organica.

Ambito delle modifiche normative

Il provvedimento modifica due disposizioni della legge regionale n. 18/2001:

  • nell’articolo 6, comma 5, dopo il richiamo al Consiglio o alla Giunta, vengono inseriti anche gli enti strumentali della Regione interamente finanziati dalla stessa;
  • nell’articolo 8, comma 1, lettera c), il termine “strutturali” è sostituito con “strumentali”.

Le modifiche incidono quindi sulla disciplina già vigente relativa al funzionamento e all’organizzazione del Consiglio regionale, ampliando il perimetro soggettivo di un richiamo normativo e correggendo un’espressione testuale.

Effetti applicativi

La legge opera esclusivamente nel contesto dell’ordinamento regionale abruzzese e si applica come testo modificativo della L.R. n. 18/2001. Il contenuto è limitato a integrazioni e correzioni del testo previgente, senza previsione di ulteriori misure operative o procedurali.

Aspetti finanziari

La legge dichiara espressamente che non comporta oneri per il bilancio regionale. Non risultano, quindi, nuove autorizzazioni di spesa né misure finanziarie connesse all’attuazione delle modifiche.

Decorrenza

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; nel testo fornito è indicata l’entrata in vigore dal 1° settembre 2011.

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