Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 30/2011

Soppressione dell'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 30/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge sopprime l’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo dal 30 settembre 2012, trasferendo funzioni, beni, rapporti giuridici e personale alla Regione, tramite la Direzione competente in materia di turismo. Disciplina anche la liquidazione, i profili finanziari, il riordino dell’organizzazione turistica regionale e l’abrogazione di norme previgenti.

Soppressione dell’APTR Abruzzo e trasferimento delle funzioni turistiche alla Regione

Soppressione dell’APTR e trasferimento delle funzioni turistiche

La legge regionale Abruzzo n. 30/2011 dispone la soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR) a decorrere dal 30 settembre 2012. Da quella data gli organi dell’ente decadono e le funzioni prima esercitate dall’APTR sono assunte dalla Regione tramite la Direzione regionale competente in materia di turismo, inclusa la gestione dei Punti di informazione e accoglienza turistica (IAT).

Subentro nei rapporti giuridici e nella gestione amministrativa

La Regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’APTR, compresi quelli relativi ai beni e al personale. Per le funzioni trasferite, la Direzione regionale competente può avvalersi del Comitato Tecnico Consultivo di Operatori Turistici, composto dai rappresentanti delle principali associazioni di categoria indicate dalla legge. La partecipazione al Comitato non comporta compensi.

Liquidazione dell’APTR

Per la soppressione e la gestione liquidatoria l’APTR è affidata a un Commissario Liquidatore nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per il turismo; la nomina può riguardare anche personale dirigente regionale. Il Commissario cura:

  • l’inventario dei beni mobili e immobili dell’Azienda, trasferiti alla Regione dal momento della soppressione;
  • la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e del contenzioso pendente;
  • la formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
  • ogni altra attività necessaria alla chiusura della gestione.

L’elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l’inventario dei beni sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale. Gli atti del Commissario sono soggetti al controllo della Giunta. Se alla data di soppressione non sono terminate le procedure di liquidazione, il Presidente può prorogare o rinnovare la carica del Commissario per un anno a decorrere dal 1° ottobre 2012; per gli ulteriori adempimenti il Commissario può avvalersi provvisoriamente anche di personale regionale. L’organo di revisione contabile in carica continua a operare per tutta la gestione liquidatoria.

Personale

Il personale di ruolo proveniente dall’APTR è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale con la medesima posizione giuridica, economica e previdenziale già in godimento al momento della soppressione. La dotazione organica regionale può essere conseguentemente incrementata. La Giunta approva inoltre una ristrutturazione della Direzione competente in materia di turismo e stabilisce criteri e modalità per l’assegnazione definitiva del personale, tenendo conto dei servizi da rendere all’utenza.

Disposizioni finanziarie

Le risorse necessarie sono determinate con legge di bilancio nel rispetto degli equilibri di bilancio, e gli eventuali oneri derivanti dalla legge gravano sul bilancio regionale. I residui attivi, il saldo di cassa finale e i residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione sono iscritti come stanziamenti del bilancio regionale mediante variazione ai sensi della normativa contabile regionale, nel rispetto del pareggio finanziario. La Direzione regionale competente in materia di turismo gestisce i residui attivi e passivi sui relativi stanziamenti di bilancio.

Riordino della normativa turistica regionale

La legge abroga, dall’entrata in vigore, diversi articoli della L.R. 54/1997 sull’ordinamento dell’organizzazione turistica regionale, nonché la L.R. 19/2007 e la L.R. 2/2000. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni incompatibili. I riferimenti all’APTR contenuti in leggi, regolamenti e delibere regionali si intendono riferiti alla Direzione regionale competente in materia di turismo.

Disposizioni finali e ambito temporale

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari all’attuazione della legge. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale; il testo consolidato indica ulteriori modifiche intervenute fino al 4 ottobre 2012. Poiché la disciplina riguarda la soppressione di un ente ormai cessato e la gestione di un riordino amministrativo e finanziario concluso, l’atto è oggi da considerarsi sostanzialmente obsoleto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.