L.R. Abruzzo 32/2011
Soppressione dell'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge sopprime l’Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro entro il 29 febbraio 2012, trasferendo funzioni, rapporti giuridici, beni e personale alla Regione Abruzzo, tramite la Direzione regionale competente in materia di Lavoro. Prevede la liquidazione dell’Ente, la riorganizzazione della struttura regionale, la copertura finanziaria e modifiche alla legge regionale sui servizi all’impiego.
Soppressione di Abruzzo Lavoro e trasferimento delle funzioni alla Regione Abruzzo
Soppressione di Abruzzo Lavoro e trasferimento delle funzioni alla Regione Abruzzo
La legge disciplina la soppressione dell’Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro e il contestuale trasferimento delle sue funzioni e dei suoi rapporti alla Regione Abruzzo, con gestione affidata alla Direzione regionale competente in materia di Lavoro. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ambito della Regione Abruzzo e contiene anche norme di liquidazione, personale, copertura finanziaria e coordinamento della normativa previgente.
Soppressione dell’Ente e decorrenza degli effetti
L’Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro è soppresso entro il 29 febbraio 2012. Dalla data di soppressione cessano le competenze proprie dell’Ente e le relative funzioni passano alla struttura regionale competente in materia di lavoro.
Trasferimento di funzioni, beni e rapporti giuridici
A decorrere dalla soppressione:
- tutte le funzioni dell’Ente sono esercitate dalla Giunta regionale tramite la Direzione regionale competente in materia di Lavoro;
- la stessa Direzione svolge in particolare le funzioni connesse al nodo delle comunicazioni obbligatorie di assunzione;
- la Regione Abruzzo subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente, compresi quelli relativi a beni e personale;
- la Giunta regionale deve riorganizzare la Direzione competente, tenendo conto dei servizi da garantire all’utenza.
Liquidazione dell’Ente e compiti del Commissario liquidatore
Per la soppressione e la gestione della fase liquidatoria il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto e su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, un Commissario liquidatore, che può essere individuato anche tra i dirigenti regionali. Entro il 29 febbraio 2012 il Commissario deve provvedere a:
- inventariare i beni mobili e immobili dell’Ente, che dalla soppressione sono trasferiti alla Direzione regionale competente in materia di Lavoro;
- ricognire i rapporti giuridici attivi e passivi e i contenziosi pendenti;
- predisporre il conto consuntivo e il piano di liquidazione;
- svolgere ogni altra attività necessaria alla chiusura dell’Ente. L’elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l’inventario dei beni sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale, che esercita anche il controllo sugli atti del Commissario.
Personale dell’Ente
Il personale di ruolo proveniente da Abruzzo Lavoro mantiene, nel passaggio alla Regione Abruzzo, la stessa posizione giuridica e il medesimo trattamento economico fondamentale, accessorio e previdenziale limitatamente alle voci fisse e continuative già in godimento al momento dell’inquadramento. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l’assegnazione definitiva alla Direzione regionale competente in materia di Lavoro, con eventuale rimodulazione della dotazione organica e conseguente riorganizzazione della struttura.
Disciplina finanziaria e copertura degli oneri
La legge quantifica l’onere finanziario complessivo derivante dal trasferimento del personale in € 1.050.921,96. Per il personale trasferito era inoltre prevista una copertura pari a € 1.157.000,00 fino al 31 dicembre 2011 con risorse già stanziate nel bilancio dell’Ente. Eventuali ulteriori risorse necessarie sono rinviate alla legge di bilancio regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del bilancio regionale. I residui attivi, il saldo di cassa finale e i residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione sono iscritti nel bilancio regionale mediante variazione ai sensi della disciplina contabile regionale; la Direzione competente in materia di Lavoro gestisce tali residui sugli stanziamenti così iscritti.
Modifiche alla normativa sui servizi all’impiego
La legge interviene sulla legge regionale 16 settembre 1998, n. 76, eliminando il riferimento alla creazione dell’Ente Abruzzo-Lavoro e abrogando varie disposizioni che ne prevedevano l’assistenza tecnica ai Centri, alle Province e alla Commissione competente. I riferimenti all’Ente contenuti in leggi, regolamenti e delibere regionali si intendono riferiti alla Direzione regionale competente in materia di Lavoro. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.
Disposizioni finali e regime temporale
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari all’attuazione della legge. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, mentre il testo consolidato indica efficacia vigente dal 1° gennaio 2012 per le modifiche successive richiamate. La disciplina ha carattere ormai sostanzialmente esaurito sul piano applicativo, poiché riferita alla soppressione di un ente e alla gestione della relativa liquidazione in un arco temporale ormai concluso.
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