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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14615/2026 del 17/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. proposta contro un precetto relativo a somme pretese in forza di un contratto di mutuo del 2007, successivamente seguito da erogazione finale, quietanza e divisione del mutuo. Gli opponenti contestavano, in particolare, il carattere usurario degli interessi di mora e chiedevano la restituzione delle somme asseritamente indebitamente pagate. Il tribunale rideterminava il dovuto sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e reputava inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito; la corte d'appello respingeva il gravame, ritenendo non superato il tasso soglia e affermando che la garanzia personale del coobbligato/fideiussore fosse ancora operante. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: 1) falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della disciplina antiusura, per avere la corte territoriale applicato in modo asseritamente errato i criteri di calcolo dell'usurarietà degli interessi moratori, non considerando la formula proposta dal CTU/CTP e la circolare Banca d'Italia 2013; 2) violazione della medesima disciplina e degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riguardo all'atto di erogazione finale e divisione del mutuo, sostenendo errori nel calcolo del tasso convenzionale e del tasso soglia; 3) violazione delle norme sulla legittimazione passiva e sull'onere della prova, assumendo che il giudice d'appello avesse indebitamente rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva del fideiussore e che, comunque, nella fase finale dell'operazione il coobbligato non avesse assunto tale veste.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, perché le censure erano formulate come violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. senza effettivo riscontro nei fatti di causa e, in sostanza, miravano a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale peritale. Ha inoltre giudicato infondato il terzo motivo, osservando che la questione della legittimazione passiva del ricorrente era rilevabile d'ufficio poiché egli era attore nel giudizio di opposizione. La sentenza impugnata è quindi stata confermata, con condanna dei ricorrenti alle spese e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615, primo comma, c.p.c.

    regola il giudizio di opposizione all'esecuzione proposto contro il precetto.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice ometta la valutazione del materiale probatorio o utilizzi fatti non allegati/prove non introdotte; non è veicolo per contestare la valutazione delle prove compiuta dal merito.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisca efficacia a mezzi di prova non ammessi o disattenda il regime legale della prova; non consente una rivisitazione del merito della consulenza tecnica.

  • art. 1 d.l. 394/2000

    richiamato come interpretazione autentica della l. 108/1996 in tema di usura.

  • L. 108/1996

    disciplina antiusura applicabile anche alla verifica degli interessi moratori secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite.

  • art. 2, comma 1, L. 108/1996

    consente di fare riferimento ai decreti ministeriali che rilevano il TEGM e il relativo margine di tolleranza.

  • art. 2, quarto comma, L. 108/1996

    prevede il coefficiente di aumento del tasso soglia, nella specie applicato nella misura della metà.

  • art. 3 del d.m. applicabile

    richiamato per individuare la maggiorazione media relativa agli interessi moratori (2,1%).

  • art. 1275 c.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione alla prospettata novazione/sostituzione del rapporto e alla permanenza della garanzia personale.

  • art. 2967 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla legittimazione passiva e all'onere probatorio, ma la Corte non vi riconosce un ostacolo al rilievo officioso della carenza di legittimazione.

Massime di principio

  • In tema di opposizione a precetto fondata sulla dedotta usurarietà degli interessi moratori, il giudice di merito può applicare il criterio di raffronto tra tasso pattuito e tasso soglia costruito sul TEGM incrementato della maggiorazione media dei moratori e poi aumentato del margine di tolleranza previsto dalla legge, anche per contratti stipulati anteriormente al 2011, purché i decreti ministeriali offrano la rilevazione del tasso medio praticato.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile quando, sotto tale etichetta, si contesti in realtà la valutazione delle risultanze peritali o si pretenda una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La verifica dell'usurarietà degli interessi di mora è questione di fatto quando il giudice di merito accerti, sulla base della consulenza tecnica, che il tasso concordato non supera la soglia antiusura; tale accertamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione nei ristretti termini consentiti.
  • Chi agisce in opposizione all'esecuzione assume la posizione di attore in senso processuale e, se la sua legittimazione passiva o la sua qualità soggettiva è in discussione, la relativa questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
  • La deduzione di una novazione del rapporto o della cessazione della garanzia personale richiede una specifica allegazione tempestiva; se la questione viene prospettata per la prima volta in appello, il giudice può dichiararla tardiva.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveMutuoUsura bancariaProveLegittimazione
RamiEsecuzioniBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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