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Decreto dirigenziale n. 414 del 12/11/2025

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: documentatori di infrazioni al semaforo rosso.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto concede alla società Technology Associates S.r.l. l’estensione dell’approvazione del sistema per il rilevamento delle infrazioni semaforiche "RedLightMeter ML", limitatamente alla nuova configurazione che sostituisce la telecamera a colori "Q16" con la "TA16/24". Restano ferme le prescrizioni dei precedenti decreti di approvazione del 2016 e del 2020, mentre vengono confermati i vincoli su installazione, esercizio, conformità al prototipo depositato e obblighi di marcatura e commercializzazione. L’atto si fonda sull’art. 45 e sull’art. 201 del Codice della Strada, sul regolamento di esecuzione e sulla normativa organizzativa del MIT, oltre che sulle modifiche introdotte dalla legge n. 177/2024.

Estensione di approvazione del dispositivo "RedLightMeter ML" con sostituzione della telecamera "Q16" con "TA16/24"

Estensione di approvazione del dispositivo "RedLightMeter ML" con telecamera "TA16/24"

Il decreto concede alla società Technology Associates S.r.l. l’estensione di approvazione di un dispositivo per il rilevamento automatico delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa. La nuova approvazione riguarda la sostituzione della telecamera a colori "Q16" con la telecamera "TA16/24", nell’ambito del sistema "RedLightMeter ML" già oggetto di precedenti provvedimenti ministeriali.

Base normativa e presupposti

Il provvedimento si fonda sull’art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che disciplina l’approvazione o omologazione dei dispositivi per l’accertamento automatico delle violazioni, e sull’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo alle procedure di approvazione e omologazione. Sono richiamati anche l’art. 201 del Codice della Strada e le modifiche introdotte dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, per i casi in cui non è richiesta la contestazione immediata e, in alcune ipotesi, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se l’accertamento avviene con dispositivi omologati o approvati. Viene inoltre richiamato il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 186, sull’organizzazione del MIT.

Oggetto dell’estensione di approvazione

La società Technology Associates S.r.l., con sede in Assago (MI), ottiene l’estensione di approvazione del dispositivo denominato "RedLightMeter ML". L’estensione riguarda una nuova versione del sistema caratterizzata dalla sostituzione della vecchia telecamera a colori "Q16" con la nuova telecamera a colori "TA16/24".

Rapporti con i precedenti decreti di approvazione

Il decreto precisa che restano valide, per quanto compatibili, le prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale 1° agosto 2016, n. 4707, relativo all’approvazione originaria del dispositivo "RedLightMeter", e nel decreto dirigenziale 28 luglio 2020, n. 288, relativo all’estensione di approvazione alla versione "RedLightMeter ML" con apparato LPR TEAS HD6016 conforme alla norma UNI 10772:2016.

Installazione ed esercizio del dispositivo

Le condizioni di installazione devono corrispondere al manuale tecnico e di installazione del dispositivo. Se viene utilizzata la funzione di riconoscimento targhe, devono essere rispettati anche i limiti previsti dall’art. 2, commi 4 e 5, del decreto n. 288/2020, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione approvata.

L’installazione in relazione alla sede stradale deve essere effettuata nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, senza costituire pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni, e con osservanza delle norme di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree accessibili al pubblico, anche per quanto riguarda gli interventi di manutenzione.

Condizioni per l’accertamento delle infrazioni al semaforo rosso

L’accertamento delle infrazioni semaforiche può essere effettuato solo se la segnaletica orizzontale nella zona di attestamento è conforme al Codice della Strada e al relativo regolamento di attuazione ed è correttamente mantenuta nel tempo.

Produzione, commercializzazione e obblighi documentali

I dispositivi prodotti e commercializzati in base all’estensione di approvazione devono essere conformi al prototipo depositato presso il Ministero il 25 novembre 2024 e alla documentazione tecnica depositata, inclusa l’ultima versione del manuale tecnico e di installazione, indicata come versione 1.4.1_1b del 9 ottobre 2025.

Ogni esemplare deve riportare in modo indelebile gli estremi del decreto dirigenziale 1° agosto 2016, n. 4707, del decreto dirigenziale 28 luglio 2020, n. 288, e del presente decreto, oltre al nome del produttore. È espressamente vietato apportare modifiche al dispositivo o a qualunque suo componente senza una specifica modifica del decreto di approvazione.

La commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale del dispositivo, che trova applicazione nei limiti e alle condizioni stabiliti dal decreto, per quanto non in contrasto con esso.

Punti principali

Base normativa e presupposti dell’estensione

Il provvedimento richiama l’art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, quali basi per l’approvazione dei dispositivi destinati all’accertamento automatico delle violazioni. Viene inoltre richiamato l’art. 201 del Codice della Strada, come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, con riferimento ai casi in cui l’accertamento può avvenire senza contestazione immediata e senza presenza degli organi di polizia stradale, se effettuato mediante dispositivi omologati o approvati.

Oggetto tecnico dell’approvazione

La società Technology Associates S.r.l. ottiene l’estensione di approvazione del dispositivo "RedLightMeter ML" per una nuova versione che sostituisce la telecamera a colori "Q16" con la nuova telecamera a colori "TA16/24". Il decreto specifica che l’estensione riguarda il sistema di rilevamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa.

Richiami ai precedenti decreti e continuità regolatoria

Restano valide, per quanto non contrastino con il nuovo decreto, le prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale 1° agosto 2016, n. 4707, che aveva approvato il dispositivo "RedLightMeter", e nel decreto dirigenziale 28 luglio 2020, n. 288, che aveva esteso l’approvazione alla versione "RedLightMeter ML" con apparato LPR TEAS HD6016 conforme alla norma UNI 10772:2016.

Condizioni di installazione ed esercizio

L’installazione deve rispettare il manuale tecnico e di installazione del sistema, nonché, se viene utilizzata la funzione di riconoscimento targhe, i limiti previsti dall’art. 2, commi 4 e 5, del decreto n. 288/2020. L’installazione in sede stradale deve comunque essere conforme al Codice della Strada e al suo regolamento, senza creare pericolo per veicoli e pedoni, e nel rispetto delle norme di sicurezza per apparecchiature elettriche in luoghi accessibili al pubblico e degli interventi di manutenzione.

Condizioni per l’accertamento delle infrazioni semaforiche

L’accertamento delle violazioni al semaforo con luce rossa è consentito solo a condizione che la segnaletica orizzontale nella zona di attestamento sia conforme al Codice della Strada e al relativo regolamento di attuazione e sia correttamente manutenuta.

Produzione, commercializzazione e obblighi di conformità

I dispositivi prodotti e commercializzati sulla base dell’estensione devono essere conformi al prototipo depositato presso il Ministero in data 25 novembre 2024 e alla documentazione tecnica depositata, compreso il manuale tecnico e di installazione versione 1.4.1_1b del 9 ottobre 2025. Ogni esemplare deve riportare indelebilmente gli estremi dei decreti n. 4707/2016, n. 288/2020 e del presente decreto, oltre al nome del produttore. È vietata qualsiasi modifica al dispositivo o ai suoi componenti senza specifica modifica del decreto. La commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale, applicabile nei limiti e alle condizioni del decreto stesso.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradalemotorizzazioneapparecchiature di accertamentoautorizzazioni e approvazioni tecniche

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