Sentenza del 28/09/2016 n. 19103 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo direttamente nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società contribuente contro la cartella di pagamento. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che il credito d'imposta previsto dalla legge n. 388/2000 per gli investimenti in aree svantaggiate, maturato da una società di persone e successivamente utilizzato dalla società socia, non potesse essere trasferito o utilizzato dal socio. Ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e l'iscrizione a ruolo delle imposte o dei crediti indebitamente indicati, nei limiti delle verifiche effettuabili sulla base dei dati dichiarati.
Legge n. 388/2000, art. 8
Prevede un credito d'imposta per gli investimenti effettuati in aree svantaggiate. Nel caso esaminato, la Corte ha escluso che il credito maturato da una società di persone potesse essere trasferito o utilizzato autonomamente dalla società socia.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
Disciplina l'imputazione per trasparenza ai soci del reddito prodotto dalle società di persone, ma non implica automaticamente la cedibilità al socio di un credito d'imposta spettante alla società.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38-bis
È stato indicato dall'Agenzia come norma violata, in relazione alla disciplina dei controlli e dei rimborsi fiscali; la decisione si concentra tuttavia soprattutto sull'impossibilità di utilizzare il credito d'imposta della società di persone da parte del socio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Cassazione civile, Sez. 5, sentenza n. 24795 del 21 novembre 2014
L'automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili non comporta, in ogni caso, l'unicità dell'accertamento per ogni diversa posizione tributaria.
La trasparenza fiscale delle società di persone riguarda l'imputazione del reddito, ma non comporta necessariamente che ogni posizione fiscale della società, inclusi i crediti d'imposta, sia automaticamente attribuibile o utilizzabile dai soci.
Massime di principio
- Il regime di trasparenza fiscale delle società di persone non rende automaticamente trasferibili ai soci i crediti d'imposta maturati dalla società.
- L'utilizzo da parte del socio di un credito d'imposta spettante alla società richiede una specifica base normativa o il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina del credito; la mera partecipazione al capitale non è sufficiente.
- In sede di controllo automatizzato, l'Amministrazione finanziaria può recuperare un credito indicato in dichiarazione quando risulti utilizzato da un soggetto diverso da quello cui la legge lo attribuisce.
- L'assenza di finalità elusive non sana, di per sé, l'uso di un credito d'imposta da parte di un soggetto non legittimato.
- Quando la Corte di cassazione ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e rigettare direttamente la domanda del contribuente.
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