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Legge

L.R. Sardegna 5/2022

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998 in materia di zone temporanee di ripopolamento e cattura e loro gestione

Normativa regionaleL.R. Sardegna 5/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina sarda sulle zone temporanee di ripopolamento e cattura, sui piani di gestione, sulle aziende faunistico-venatorie e sulle zone di caccia autogestita. Precisa durata, criteri di ripopolamento e possibili usi turistici/cinofilo-agonistici, impone recinzioni in alcuni casi e destina specificamente le quote di partecipazione alle spese al ripopolamento. In vigore dal 12 aprile 2022.

Modifiche alla disciplina sarda su zone temporanee di ripopolamento e cattura e gestione faunistica

Modifiche alla disciplina faunistico-venatoria in Sardegna

La legge regionale della Sardegna 11 aprile 2022, n. 5 interviene sulla legge regionale n. 23 del 1998 in materia di zone temporanee di ripopolamento e cattura, gestione faunistica e strumenti collegati. La disciplina aggiornata riguarda solo il territorio della Regione autonoma della Sardegna.

Zone temporanee di ripopolamento e cattura: durata e condizioni di istituzione

Le zone temporanee di ripopolamento e cattura sono istituite in territori non dedicati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione di fauna selvatica. La durata ordinaria è compresa tra tre e sei anni, salvo rinnovo.

Per le zone interessate da piani di valorizzazione ambientale, ripopolamento e reintroduzione di fauna pregiata, programmati ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale n. 23 del 1998, la durata può essere stabilita in modo diverso con provvedimento del medesimo Assessorato competente.

Piani di gestione e obiettivi primari

I piani di gestione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura devono perseguire come obiettivi primari quelli previsti dagli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 23 del 1998.

La legge chiarisce quindi che la gestione di tali istituti deve restare orientata alla tutela e alla ricostituzione del patrimonio faunistico, secondo la disciplina regionale di riferimento.

Ripopolamento nelle zone con rarefazione della fauna

Nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura caratterizzate da basse densità di selvaggina nobile stanziale e di coniglio selvatico, sottospecie sarda (oryctolagus cuniculus huxleyi), il ripopolamento può essere effettuato mediante reintroduzione di soggetti allevati, di genetica certa e certificata.

I soggetti possono provenire:

  • dai centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 23 del 1998;
  • dagli allevamenti previsti dall’articolo 30 della medesima legge.

La reintroduzione deve avvenire con metodiche idonee a favorire l’ambientamento e il radicamento delle specie sul territorio. Questa possibilità opera quando, per cause diverse, non sia possibile o sia difficile rimuovere le cause della rarefazione.

Fruizione delle zone e usi turistici

Quando siano state ristabilite densità ottimali di presenza della fauna selvatica, anche tramite piani di contenimento delle specie considerate nocive e miglioramento degli habitat riproduttivi, la fruizione del patrimonio faunistico delle zone temporanee di ripopolamento e cattura può essere indirizzata:

  • alle attività scientifiche e culturali;
  • alle attività turistiche in generale;
  • alle attività cinofilo-agonistiche in particolare.

L’accertamento del raggiungimento di tali densità deve avvenire tramite censimenti eseguiti secondo le linee guida dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente.

Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie: programmazione territoriale e recinzioni

La Regione, tramite il piano faunistico-venatorio, disciplina la densità, la collocazione e l’estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie in ciascun comprensorio faunistico omogeneo, nonché la distanza delle nuove aziende dalle zone di protezione.

Quando tali aziende siano confinanti con territorio demaniale oppure con oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, i terreni devono essere dotati di adeguate recinzioni, allo scopo di evitare l’ingresso e la fuoriuscita degli animali.

Applicazione transitoria e destinazione delle risorse

La modifica relativa all’applicazione transitoria della legge regionale n. 23 del 1998 precisa che il contributo di partecipazione alle spese previsto dalla normativa richiamata è interamente destinato a spese di ripopolamento.

Zone di caccia autogestita: piani di ripopolamento

I concessionari di zone di caccia autogestita possono programmare e realizzare piani di ripopolamento e reintroduzione delle specie nobili stanziali, della pernice, della lepre e delle specie al momento non presenti, come i conigli.

Tali interventi devono essere svolti secondo le direttive dell’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente e utilizzando le quote che i concessionari versano alla Regione ai sensi della lettera d) dell’articolo 51 della legge regionale n. 32 del 1978.

Regime finanziario

La legge dichiara espressamente che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. Poiché è pubblicata nel BURAS del 12 aprile 2022, la sua efficacia decorre da tale data.

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