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Legge

L.R. Sardegna 4/2022

Bilancio di previsione 2022-2024

Normativa regionaleL.R. Sardegna 4/2022Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva il bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Sardegna, con stanziamenti di entrata e spesa, allegati contabili e regole per l’esecuzione del bilancio. Disciplina inoltre alcune variazioni gestionali e autorizzazioni di spesa. Gli effetti finanziari decorrono dal 1° gennaio 2022; alcune previsioni sono poi modificate o abrogate dalla legge regionale 11 luglio 2022, n. 13.

Bilancio di previsione della Regione Sardegna per il triennio 2022-2024

Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Sardegna

La legge approva il bilancio di previsione della Regione autonoma della Sardegna per il triennio 2022-2024 e detta alcune disposizioni per l’attuazione della gestione finanziaria. Il provvedimento ha efficacia nel solo ambito regionale e produce effetti finanziari dal 1° gennaio 2022.

Stanziamenti di bilancio e allegati approvati

Per il 2022 sono autorizzate entrate e spese di competenza pari a 9.604.082.154,01 euro e di cassa pari a 10.044.096.138,82 euro. Per il 2023 e il 2024 sono autorizzate, in competenza, rispettivamente 8.880.332.477,58 euro e 8.465.475.969,23 euro.

Sono approvati gli allegati contabili al bilancio triennale, compresi:

  • prospetti delle entrate e delle spese per titoli, tipologie, missioni e programmi;
  • quadri riepilogativi e quadro generale riassuntivo;
  • prospetti degli equilibri di bilancio e del risultato presunto di amministrazione;
  • prospetti su fondo pluriennale vincolato, fondo crediti di dubbia esigibilità e vincoli di indebitamento;
  • elenco delle spese obbligatorie, spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste e nota integrativa.

Risultato di amministrazione e disavanzo

Il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell’esercizio 2021 è determinato in -171.793.633,32 euro. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto risulta pari a zero, e quindi il risultato presunto coincide con tale importo negativo.

Il miglioramento del risultato presunto può essere rappresentato in bilancio solo dopo l’approvazione del rendiconto 2021 e della successiva legge di assestamento.

Limiti alla rinuncia alla riscossione

In applicazione della normativa contabile regionale, la legge fissa:

  • in 30 euro il limite alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata;
  • in 35 euro il limite massimo della rinuncia alla riscossione per crediti vantati sui fondi di rotazione assimilati presso gli istituti di credito incaricati della gestione di leggi di incentivazione, nonché per il rimborso di entrate dovute a qualunque titolo.

Autorizzazione agli impegni, liquidazioni e pagamenti

Per gli anni 2022, 2023 e 2024 sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni di spesa dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, nei limiti degli stanziamenti di competenza previsti dal bilancio allegato.

Per il solo anno 2022 sono autorizzati anche i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa.

Regole di gestione e variazioni di bilancio

La legge disciplina alcune modalità operative per l’attuazione del bilancio annuale. In particolare:

  • con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e previa richiesta degli assessorati interessati, possono essere trasferiti al fondo autorizzazioni di cassa gli stanziamenti eccedenti rispetto alle esigenze dei centri di spesa, nel limite di un dodicesimo dell’autorizzazione complessiva a pagare;
  • con determinazione del dirigente responsabile della spesa sono ammesse variazioni compensative di competenza e di cassa tra capitoli omogenei, con limiti specifici per le spese obbligatorie e per i capitoli autorizzati con legge;
  • le variazioni compensative di cassa su capitoli autorizzati con legge richiedono una dichiarazione del responsabile della spesa sulla non esigibilità nell’esercizio;
  • tutte le determinazioni di variazione sono soggette al controllo autorizzatorio del servizio competente in materia di bilancio;
  • il responsabile finanziario può istituire nuovi capitoli e aggiornare le anagrafiche dei capitoli su proposta dei dirigenti responsabili;
  • il responsabile finanziario può apportare le variazioni necessarie al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, nel rispetto della disciplina contabile statale, nell’ambito della stessa missione, programma e titolo della spesa o della stessa tipologia di entrata;
  • il responsabile finanziario può adeguare le previsioni dei capitoli relativi alle partite di giro (titolo 7 delle entrate e missione 99, programma 01 delle spese).

Spese obbligatorie e fondo di riserva

La legge qualifica come spese obbligatorie alcune autorizzazioni di spesa previste da precedenti leggi regionali, relative a:

  • manutenzione e sorveglianza di opere idrauliche di seconda categoria;
  • pubblicazioni;
  • provvidenze per vittime di attentati e superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio;
  • contributi per elettori sardi residenti all’estero;
  • spese per elezioni amministrative degli enti locali della Regione;
  • disposizioni nel settore sociale e del lavoro.

Le eccedenze di spesa iscritte nei capitoli obbligatori possono essere trasferite, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente, al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine.

Effetti sulle obbligazioni derivanti da contenzioso

La disciplina originaria prevedeva anche l’utilizzo del fondo spese legali e contenzioso, o della corrispondente quota accantonata al risultato di amministrazione, per incrementare i capitoli di spesa relativi alle obbligazioni principali e agli oneri correlati derivanti da sentenze, liti, arbitrati e transazioni; tale previsione è stata successivamente abrogata dal 14 luglio 2022.

Bilancio pluriennale

È approvato il bilancio pluriennale della Regione nel testo allegato, per missioni e programmi, con riferimento alla competenza e alla cassa per il 2022 e alla sola competenza per il 2023 e il 2024, insieme al quadro generale riassuntivo del triennio.

Decorrenza e regime temporale

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS, ma gli effetti finanziari decorrono dal 1° gennaio 2022. Si tratta quindi di un atto strettamente collegato all’esercizio finanziario 2022-2024, con utilità pratica limitata al periodo di vigenza del bilancio e agli adempimenti contabili connessi.

Aggiornamenti successivi e obsolescenza

Alcune parti della nota integrativa e della disciplina sulle variazioni di bilancio risultano modificate o abrogate dalla legge regionale 11 luglio 2022, n. 13, con decorrenza dal 14 luglio 2022.

L’atto è oggi sostanzialmente obsoleto, perché relativo a un bilancio di previsione di esercizi ormai conclusi e a regole finanziarie valevoli per quel triennio.

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