L.R. Sardegna 7/2022
Modifiche e integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica l’art. 21 della l.r. Sardegna n. 16/2017 e introduce nuove disposizioni su aree comunali attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan. Fissa limiti di sosta (72 ore, elevabili a 120 in una quota limitata di piazzole), requisiti minimi delle aree, criteri di progettazione accessibile e ambientale, contributi regionali ai comuni e copertura finanziaria per il 2022-2023.
Disciplina delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea per autocaravan a fini turistici in Sardegna
Disciplina delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea per autocaravan a fini turistici in Sardegna
La legge regionale Sardegna 11 aprile 2022, n. 7 interviene sulla disciplina delle aree di sosta temporanea per autocaravan prevista dalla l.r. n. 16/2017, con l’obiettivo di promuovere il turismo itinerante all’aria aperta e di definire requisiti, modalità di realizzazione e contributi regionali.
Modifiche alla nozione di area attrezzata e durata della sosta
La legge sostituisce il titolo dell’articolo 21 della l.r. n. 16/2017 e ne ridisegna il contenuto. Le “aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici” sono destinate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan per un massimo di 72 ore consecutive.
È inoltre consentita, in deroga al limite ordinario:
- la sosta fino a 120 ore consecutive;
- soltanto in un numero di piazzole non superiore al 30% del totale delle piazzole presenti nell’area.
Viene abrogato il comma 1 del testo previgente e l’Agenzia regionale Forestas è espressamente autorizzata a realizzare tali aree, negli ambiti territoriali di cui dispone, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
Requisiti minimi delle aree attrezzate
Le aree devono essere realizzate nel rispetto dell’art. 185 del Codice della strada e dell’art. 378 del relativo regolamento di esecuzione. La legge indica una dotazione minima obbligatoria, comprendente:
- pozzetto di scarico autopulente o a griglia con adeguate pendenze e rubinetto per il lavaggio manuale;
- erogatore di acqua potabile;
- colonnina automatica per l’energia elettrica;
- contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- impianto di videosorveglianza;
- toponomastica cittadina con informazioni turistiche aggiornate;
- adeguato sistema di illuminazione;
- sistema antincendio;
- almeno una piazzola ogni dieci riservata ad autocaravan con passeggeri disabili a ridotta capacità motoria o sensoriale;
- pavimentazione idonea a garantire permeabilità e deflusso delle acque piovane.
Aree comunali: individuazione, localizzazione e gestione
I comuni, singoli o associati, devono individuare nel proprio territorio aree pubbliche da destinare ad aree comunali attrezzate di sosta temporanea per autocaravan. La localizzazione deve rispettare:
- la normativa ambientale e paesaggistica;
- i regolamenti urbanistici comunali;
- la vicinanza a servizi di trasporto pubblico;
- il collegamento con piste ciclabili;
- la presenza di esercizi commerciali, strutture ricreative e culturali;
- l’offerta turistica esistente.
I comuni sono i soggetti principali per realizzazione, gestione e controllo delle aree, ma possono affidarne la gestione a soggetti privati, incluse cooperative di nuova costituzione, tramite procedura ad evidenza pubblica. In mancanza di aree pubbliche idonee, possono stipulare convenzioni con privati selezionati con procedura pubblica, proprietari di aree adeguate o adeguabili sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e della tutela dei beni primari.
I gestori devono comunicare arrivi e partenze ai comuni competenti per consentire la rilevazione statistica del movimento turistico regionale.
Criteri di progettazione, accessibilità e segnaletica
Le aree comunali devono essere progettate e dimensionate per minimizzare l’impatto ambientale e rispettare la naturalità dei luoghi. Se manca vegetazione spontanea, l’area deve essere piantumata con siepi e alberature tipiche della macchia mediterranea; se si trova dentro il perimetro edificato, devono essere adottati sistemi di ombreggiatura, perimetrazione o riparo naturale, oppure soluzioni artificiali a minor impatto possibile e nel rispetto delle norme sul risparmio energetico.
La disciplina impone una particolare attenzione all’accessibilità:
- almeno una piazzola ogni dieci, e comunque almeno una, deve essere riservata a mezzi con persone con invalidità o disabilità motoria o sensoriale;
- deve essere comunque assicurata la fruizione dell’area a chi abbia capacità motoria limitata mediante gli ausili necessari;
- già in fase progettuale vanno adottate le migliori soluzioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità, in coerenza con la normativa sulle barriere architettoniche.
Le aree devono essere delimitate e segnalate con apposita cartellonistica indicante il numero delle piazzole e la dicitura “Area comunale attrezzata di sosta temporanea autocaravan”.
Contributi regionali ai comuni e criteri di priorità
La Regione può concedere contributi ai comuni, singoli o associati, con priorità per quelli che intendono associarsi, per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento o riqualificazione delle aree comunali attrezzate.
I contributi sono riconosciuti nei seguenti limiti massimi:
- fino a 15.000 euro per interventi di ristrutturazione, ampliamento o riqualificazione di aree già esistenti;
- fino a 50.000 euro per la nuova realizzazione di un’area;
- il massimale generale è di 50.000 euro per area attrezzata.
Ulteriori elementi di priorità nella concessione dei contributi sono:
- automatismi per ingressi e accessi ai servizi;
- illuminazione adeguata, preferibilmente a LED;
- sistemi di protezione per sicurezza e riservatezza degli ospiti;
- buona connessione con l’area urbana a piedi, con trasporto pubblico o navetta;
- impostazione “green” con fonti energetiche alternative o misure di risparmio idrico ed energetico;
- colonnine di ricarica per mezzi elettrici;
- piazzole dimensionate per consentire libertà di movimento intorno al mezzo;
- piazzole aggiuntive per disabili oltre le dotazioni minime;
- almeno uno spazio dedicato agli animali d’affezione;
- disponibilità di un’APP mobile di servizio per segnalare anomalie.
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di turismo, disciplina con propria deliberazione le modalità di concessione dei contributi; la deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente, che si intende acquisito se non reso entro 15 giorni.
Aspetti finanziari e decorrenza
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con corrispondente variazione del bilancio regionale. Dal 2024 la spesa è autorizzata nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di bilancio sulla missione 18, programma 01, titolo 2.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS, quindi dal 13 aprile 2022.
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