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Sentenza

Sentenza del 12/01/2015 n. 60 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Tardiva costituzione in giudizio del resistente - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda le conseguenze della tardiva costituzione in giudizio del resistente nel processo tributario. La costituzione è disciplinata dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche al giudizio di appello tramite l'art. 54 dello stesso decreto. Si discute se il deposito tardivo determini la nullità della costituzione o dell'intero procedimento, oppure soltanto la perdita di specifiche facoltà processuali.

La decisione

La tardiva costituzione del resistente non comporta alcuna nullità, perché né l'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 né le disposizioni del codice di procedura civile prevedono tale sanzione. In applicazione del principio di tassatività delle nullità previsto dall'art. 156 c.p.c., la tardività determina soltanto la decadenza dalle facoltà processuali eventualmente soggette a preclusione, come la proposizione di domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili d'ufficio o altre attività da compiere entro termini perentori. La costituzione tardiva resta quindi possibile, ma non consente di recuperare le attività processuali ormai precluse.

Norme richiamate

  • Art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina la costituzione in giudizio del resistente nel processo tributario. La violazione del termine di costituzione non comporta automaticamente la nullità, ma può determinare la decadenza dalle attività processuali soggette a preclusione.

  • Art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiama la disciplina della costituzione del resistente anche nel giudizio di appello, rendendo applicabile l'art. 23 al relativo procedimento.

  • Art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Prevede il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile per quanto non disciplinato dal processo tributario.

  • Art. 156 c.p.c.

    Stabilisce il principio di tassatività delle nullità processuali: una violazione produce nullità soltanto quando la legge la prevede espressamente o quando manca un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto.

Massime di principio

  • La costituzione tardiva della parte resistente non comporta, di regola, la nullità dell'atto o del processo se la legge non prevede espressamente tale sanzione.
  • La conseguenza tipica della tardività è la decadenza dalle singole attività processuali soggette a termini o preclusioni, non l'esclusione automatica della parte dal giudizio.
  • È necessario distinguere tra la possibilità di costituirsi tardivamente e la possibilità di compiere validamente tutte le attività difensive: la prima può rimanere ferma, mentre la seconda può essere limitata dalle preclusioni maturate.
  • In una situazione analoga occorre verificare, per ciascuna attività svolta tardivamente, se esista una specifica preclusione normativa e se la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata.
  • Il principio di tassatività delle nullità impedisce di desumere automaticamente una nullità dalla sola inosservanza del termine di costituzione.

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