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Sentenza

Sentenza del 12/01/2015 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Lecco

ACCERTAMENTO - Mancata allegazione p.v.c. - P.v.c. già in possesso del contribuente - Nullità dell'accertamento - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. La mancata allegazione del p.v.c. non determina la nullità dell'avviso quando il documento era già integralmente e legalmente conosciuto dal contribuente ed era richiamato nella motivazione. L'obbligo previsto dall'art. 7 dello Statuto del contribuente riguarda infatti i documenti dei quali il contribuente non abbia già avuto piena conoscenza.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento sostenendo che fosse nullo perché il processo verbale di constatazione (p.v.c.), richiamato nella motivazione dell'atto, non era stato materialmente allegato all'avviso.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    deve essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione

    L'obbligo di allegazione riguarda i documenti richiamati nell'atto di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza. Se il documento è già nella disponibilità giuridica del contribuente, la sua mancata allegazione non comporta, di per sé, la nullità dell'atto.

  • Cassazione civile, sentenza n. 15327/2014

    Conferma l'orientamento secondo cui la motivazione per relationem è valida anche senza allegazione materiale del documento richiamato, quando il contribuente ne abbia già avuto piena e legale conoscenza.

Massime di principio

  • Un atto tributario non è automaticamente nullo perché non contiene in allegato un documento richiamato nella motivazione.
  • L'allegazione è normalmente necessaria quando il documento richiamato non è già stato integralmente e legalmente portato a conoscenza del contribuente.
  • La conoscenza del documento deve essere effettiva sotto il profilo giuridico e sufficiente a consentire al contribuente di comprendere e contestare le ragioni dell'accertamento.
  • In situazioni analoghe occorre verificare sia che il documento sia stato realmente notificato o comunque legalmente conosciuto, sia che l'avviso ne faccia un richiamo sufficientemente chiaro.
  • La mancata allegazione può invece rilevare quando impedisce al contribuente di ricostruire le motivazioni dell'atto o di esercitare pienamente il diritto di difesa.

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