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Sentenza

Sentenza del 12/01/2015 n. 17 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

Accertamento - cessione di azienda - plusvalenza - valore definito dall'acquirente ai fini imposta registro - presunzione non qualificata - insufficienza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento fondato esclusivamente o automaticamente sul valore definito dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro è ritenuto insufficiente. L'Amministrazione finanziaria deve fornire ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare l'effettivo maggior corrispettivo e, quindi, la maggiore plusvalenza imponibile. Il ricorso del contribuente risulta pertanto accolto, almeno con riferimento a tale profilo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di determinare automaticamente la plusvalenza realizzata dal cedente sulla base del valore attribuito all'azienda dall'acquirente in sede di definizione dell'imposta di registro. La sentenza esclude che tale valore, considerato isolatamente, costituisca una presunzione sufficientemente grave, precisa e concordante, poiché cedente e acquirente perseguono interessi distinti e potenzialmente divergenti: il valore utile ai fini dell'imposta di registro per l'acquirente non dimostra necessariamente, da solo, il prezzo effettivamente percepito dal cedente ai fini reddituali.

Norme richiamate

  • Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973

    presunzioni gravi, precise e concordanti

    L'accertamento induttivo o analitico-induttivo deve basarsi su elementi presuntivi dotati di gravità, precisione e concordanza; il solo valore dichiarato o definito dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro non soddisfa automaticamente tali requisiti.

  • Disciplina della plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda

    La plusvalenza imponibile del cedente deve essere determinata in relazione al corrispettivo effettivamente conseguito, non semplicemente sulla base del valore fiscale o dichiarato dall'acquirente per un'imposta diversa.

  • Imposta di registro

    Il valore definito ai fini dell'imposta di registro può costituire un elemento indiziario, ma non è automaticamente vincolante per la determinazione della plusvalenza reddituale del cedente e deve essere corroborato da ulteriori elementi.

Massime di principio

  • Il valore accettato o definito ai fini di un'imposta non può essere automaticamente trasferito alla determinazione della base imponibile di un tributo diverso, soprattutto quando le parti coinvolte hanno interessi contrapposti.
  • Per contestare una plusvalenza, l'Amministrazione deve dimostrare con elementi ulteriori e coerenti che il corrispettivo effettivo sia superiore a quello dichiarato; il solo valore attribuito dall'acquirente non è sufficiente.
  • Le dichiarazioni o definizioni fiscali di una parte possono avere valore indiziario nei confronti dell'altra, ma non costituiscono prova decisiva senza una verifica della loro attendibilità e senza ulteriori riscontri.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra valore venale, valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro e corrispettivo realmente percepito dal cedente: tali valori possono coincidere, ma non devono essere considerati automaticamente equivalenti.

Testo integrale

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