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Sentenza

Sentenza del 12/01/2015 n. 19 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE OMESSA - CONSOLIDATO NAZIONALE - Diritto di riporto delle perdite fiscali - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione relativa al consolidato nazionale (modello CNM) e la conseguente pretesa decadenza dal diritto della consolidante di riportare le perdite fiscali pregresse. L'Ufficio riteneva che l'inosservanza dell'obbligo dichiarativo impedisse l'utilizzo delle perdite; la società sosteneva invece che le società partecipanti avessero correttamente presentato le rispettive dichiarazioni individuali e che, pertanto, l'Amministrazione potesse comunque verificare l'esistenza e la correttezza delle perdite.

La decisione

La preclusione al riporto delle perdite non è stata riconosciuta. L'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione CNM, in assenza di una specifica norma che stabilisca la decadenza, non comporta automaticamente la perdita del diritto al riporto quando le dichiarazioni individuali delle società del gruppo siano state regolarmente presentate. Poiché l'Ufficio conserva la possibilità di effettuare i controlli sulla base della documentazione disponibile e non risulta un danno per l'Erario, può essere applicata, al più, una sanzione amministrativa in misura fissa.

Norme richiamate

  • Disciplina del consolidato nazionale e dichiarazione CNM

    L'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione CNM non determina la decadenza dal diritto di riportare le perdite fiscali se tale conseguenza non è espressamente prevista dalla legge e se le informazioni necessarie sono comunque ricavabili dalle dichiarazioni individuali e dalla documentazione disponibile.

  • Disciplina delle sanzioni tributarie per violazioni formali

    Quando la violazione dichiarativa non incide sulla determinazione del tributo e non provoca un danno erariale, la conseguenza può limitarsi all'applicazione di una sanzione in misura fissa, senza perdita del beneficio fiscale sostanziale.

Massime di principio

  • L'omissione o la tardività di un adempimento dichiarativo non comporta automaticamente la perdita di un diritto fiscale sostanziale: occorre verificare se una norma preveda espressamente tale decadenza.
  • Se le dichiarazioni individuali e la documentazione contabile consentono all'Amministrazione di verificare l'esistenza e la correttezza delle perdite, il diritto al loro riporto può rimanere intatto.
  • In assenza di danno per l'Erario, una violazione meramente formale o procedurale può comportare una sanzione fissa, ma non necessariamente il disconoscimento del beneficio fiscale.
  • La possibilità di applicare questo principio dipende dalla corretta presentazione delle dichiarazioni individuali, dalla verificabilità delle perdite e dall'assenza di norme speciali che stabiliscano espressamente una decadenza.

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