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Sentenza

Sentenza del 12/01/2015 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Lecco

IVA - Cessazione attività o fallimento - Credito IVA - Richiesta di rimborso nella dichiarazione periodica - Necessità istanza nel termine biennale - Non sussiste - Applicabilità termine decennale di prescrizione ordinaria - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il termine applicabile alla richiesta di rimborso del credito IVA maturato in seguito alla cessazione dell'attività o al fallimento. Il contribuente aveva manifestato nella dichiarazione IVA la volontà di recuperare il credito, ma non aveva presentato un'ulteriore specifica istanza entro il termine biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992. Si è quindi discusso se tale omissione comportasse la decadenza dal rimborso oppure se fosse applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione.

La decisione

La richiesta di rimborso del credito IVA è disciplinata dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. 633/1972. In caso di cessazione dell'attività o fallimento, non essendo più possibile compensare il credito mediante future operazioni imponibili, il contribuente ha diritto di chiederne il rimborso. La manifestazione della volontà di recuperare il credito nella dichiarazione IVA è sufficiente a individuare il diritto; l'ulteriore istanza di rimborso costituisce soltanto il presupposto per rendere esigibile il credito e avviare la procedura di pagamento. Pertanto, il diritto non è soggetto al termine biennale di decadenza dell'art. 21 del d.lgs. 546/1992, applicabile solo in via sussidiaria e residuale, ma al termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 del codice civile.

Norme richiamate

  • Art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972

    In caso di cessazione dell'attività o di impossibilità di utilizzare il credito IVA mediante future operazioni imponibili, il contribuente può chiederne il rimborso.

  • Art. 21, d.lgs. 546/1992

    Il termine biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso opera in via sussidiaria e residuale, quando non vi siano disposizioni specifiche applicabili; non si applica quando la volontà di recuperare il credito sia già stata manifestata nella dichiarazione IVA.

  • Art. 2946 cod. civ.

    Il diritto al rimborso del credito IVA, una volta manifestato in dichiarazione, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale disciplina il rimborso di un credito tributario, il relativo termine prevale sul termine residuale previsto dalla disciplina generale del processo tributario.
  • La dichiarazione fiscale può contenere la manifestazione della volontà di recuperare il credito e, in tal caso, l'eventuale ulteriore istanza non costituisce il fatto generatore del diritto, ma serve a renderlo esigibile e ad avviare la procedura di pagamento.
  • Per i crediti IVA risultanti dalla dichiarazione in caso di cessazione dell'attività o fallimento, l'omessa presentazione di una distinta istanza entro due anni non determina automaticamente la perdita del diritto al rimborso.
  • Il credito può essere fatto valere entro il termine ordinario decennale di prescrizione, fermo restando che devono essere rispettati gli altri requisiti sostanziali e documentali previsti dalla disciplina IVA.

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