Sentenza del 12/01/2015 n. 30 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Assistenza tecnica - Procura alle liti non esposta nell'atto di appello notificato alla controparte, ma esposta nel ricorso introduttivo depositato nella Segreteria di primo grado e rilasciata per "il presente giudizio e per ogni fase e grado" - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità della procura alle liti nel giudizio di appello. La procura non era stata trascritta nell’atto di appello notificato alla controparte, ma risultava dal ricorso introduttivo depositato presso la Segreteria di primo grado ed era stata conferita per "il presente giudizio e per ogni fase e grado". La questione era quindi se tale procura potesse estendere i propri effetti anche all’appello, pur non essendo riprodotta nella copia notificata.
La decisione
La procura è stata ritenuta valida ed efficace anche per il giudizio di appello. La formulazione "per il presente giudizio e per ogni fase e grado" manifesta chiaramente la volontà della parte di conferire il mandato anche per l’eventuale grado di appello. Pertanto, la procura depositata con l’originale del ricorso introduttivo presso la Segreteria di primo grado conserva efficacia e non è necessario che venga nuovamente trascritta nelle copie dell’atto di appello notificate alla controparte.
Massime di principio
- Una procura alle liti rilasciata espressamente per il giudizio e per ogni fase e grado può estendere la propria efficacia anche al giudizio di appello.
- L’omessa riproduzione della procura nella copia notificata dell’atto di appello non determina automaticamente l’invalidità dell’impugnazione, se la procura risulta validamente conferita e depositata agli atti del precedente grado di giudizio.
- Per evitare contestazioni, è comunque opportuno indicare o allegare chiaramente la procura nell’atto di appello notificato, verificando che il suo contenuto includa espressamente tutti i gradi e le fasi del giudizio.
- L’interpretazione deve privilegiare la volontà effettiva della parte: una formula ampia e inequivoca può rendere superfluo il rilascio di una nuova procura per il grado successivo.
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