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Sentenza

Sentenza del 30/07/2015 n. 250 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Illegittima l'iscrizione a ruolo che non tiene in considerazione quanto contenuto nella sentenza di secondo grado.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro che aveva annullato le intimazioni di pagamento relative a IRPEG e ILOR per gli anni 1994, 1995 e 1996. L'Ufficio sosteneva che la normativa sugli aiuti di Stato imponesse il recupero integrale delle agevolazioni fiscali ritenute illegittime. Tuttavia, dopo la sentenza di primo grado, la Commissione Tributaria Regionale aveva parzialmente accolto le ragioni della contribuente, riconoscendo la deducibilità di alcuni costi e rideterminando, quindi, l'entità delle somme dovute. Nonostante ciò, l'Agenzia aveva iscritto a ruolo somme corrispondenti a quelle originariamente richieste, senza adeguarle alla decisione di secondo grado.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto gli appelli dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento delle intimazioni di pagamento. Ha stabilito che, dopo una sentenza di secondo grado parzialmente favorevole al contribuente, l'Ufficio deve rideterminare il debito tributario secondo quanto deciso dal giudice e procedere a una nuova iscrizione a ruolo coerente con tale pronuncia. Un'iscrizione a ruolo identica a quella fondata sull'originario avviso di accertamento è illegittima. È rimasta impregiudicata la questione sostanziale relativa agli aiuti di Stato, allora pendente davanti alla Corte di Cassazione. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 2.500 euro per le spese del grado. Equitalia Centro S.p.A. non è stata ritenuta responsabile, avendo agito sulla base del ruolo predisposto dall'ente creditore.

Norme richiamate

  • Articolo 22 della legge n. 142 del 1990

    Regime di esenzione triennale dall'imposta sul reddito per società per azioni a prevalente capitale pubblico incaricate della gestione di servizi pubblici locali

    La disposizione costituiva la base normativa della cosiddetta moratoria fiscale, successivamente ritenuta incompatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

  • Articolo 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il tributo, con i relativi interessi, deve essere pagato per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale e per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale

    La riscossione frazionata deve essere parametrata al contenuto concreto delle pronunce giudiziali intervenute. Dopo la sentenza regionale, l'importo iscritto a ruolo deve corrispondere alla somma effettivamente risultante dalla decisione, non a quella originariamente accertata.

  • Articolo 91 del codice di procedura civile

    Condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte

    La norma è stata applicata per condannare l'Agenzia delle Entrate, risultata soccombente, alla rifusione delle spese processuali.

  • Decisione della Commissione Europea del 5 giugno 2002 e sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 22 ottobre 2010

    Le pronunce europee hanno qualificato come illegittimo il regime di esenzione fiscale fruito dalle società pubbliche locali, imponendo il recupero delle agevolazioni incompatibili con la disciplina sugli aiuti di Stato. La legittimità sostanziale del recupero, tuttavia, non autorizza l'Amministrazione a riscuotere importi diversi da quelli determinati dalle successive sentenze nazionali.

Massime di principio

  • Quando una sentenza tributaria di secondo grado modifica, anche solo parzialmente, l'importo dovuto, l'Amministrazione deve adeguare l'iscrizione a ruolo al contenuto della pronuncia.
  • Non è legittimo mantenere a ruolo l'importo originario dell'accertamento se una decisione successiva ha riconosciuto deduzioni, riduzioni o altri elementi favorevoli al contribuente.
  • L'agente della riscossione, se si limita a riscuotere sulla base del ruolo predisposto dall'ente creditore, non risponde normalmente degli errori commessi nella determinazione del credito tributario.
  • Le questioni sostanziali ancora pendenti in Cassazione non consentono all'Ufficio di ignorare una sentenza di merito già pronunciata e immediatamente rilevante ai fini della riscossione.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l'intimazione o la cartella quando l'importo richiesto non riflette la decisione giudiziale intervenuta, chiedendo l'annullamento dell'atto o la riliquidazione del debito.

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