Sentenza del 30/07/2015 n. 749 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Accertamento liquidazione controlli - Redditometro - Retroattività - Validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'utilizzo del nuovo redditometro per ricostruire presuntivamente il reddito e, in particolare, ne contestava l'applicazione retroattiva a periodi d'imposta anteriori al 2009. Il redditometro determina la capacità contributiva partendo dal tenore di vita e dalle spese sostenute, per risalire alla disponibilità economica e all'eventuale esistenza di redditi non dichiarati.
La decisione
La sentenza ha ritenuto il redditometro uno strumento valido per la ricostruzione della base imponibile delle persone fisiche e ha affermato che il nuovo metodo di calcolo, essendo finalizzato a rendere più aggiornata e aderente alla realtà la determinazione presuntiva del reddito, può essere utilizzato dall'Agenzia delle Entrate anche per accertamenti relativi a periodi d'imposta anteriori al 2009. La contestazione del contribuente è stata quindi respinta.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro
Il redditometro costituisce uno strumento presuntivo valido per ricostruire il reddito delle persone fisiche sulla base del tenore di vita, delle spese e della capacità economica manifestata.
Nuovo redditometro applicabile agli accertamenti relativi a periodi anteriori al 2009
L'utilizzo del nuovo metodo non è stato considerato illegittimamente retroattivo, poiché esso viene impiegato come criterio di ricostruzione presuntiva del reddito e non come nuova disciplina sostanziale applicata retroattivamente.
Massime di principio
- Un metodo presuntivo più aggiornato può essere utilizzato per ricostruire la capacità contributiva relativa a periodi precedenti alla sua introduzione, se opera come strumento di stima e non modifica retroattivamente il presupposto dell'imposta.
- Il tenore di vita e le spese sostenute possono costituire indici idonei a presumere l'esistenza di redditi non dichiarati, ma il contribuente deve poter fornire elementi contrari e spiegare l'origine delle somme utilizzate.
- La mera contestazione della retroattività del nuovo redditometro non è sufficiente: occorre dimostrare che l'applicazione concreta abbia introdotto una nuova regola sostanziale o abbia compromesso il diritto di difesa.
- In situazioni analoghe, l'esito dipende anche dalla corretta individuazione delle spese rilevanti, dalla loro effettiva riferibilità al contribuente e dalla prova di redditi esenti, soggetti a ritenuta, risparmi pregressi o altri finanziamenti leciti.
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