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Sentenza

Sentenza del 30/07/2015 n. 752 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Accertamento , liquidazione e controlli - Iva e Irap - Detrazione costi sponsorizzazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il mancato riconoscimento della detrazione e della deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti dalla società contribuente a favore di una società sportiva dilettantistica, nel caso specifico un'associazione di pesca sportiva. L'Amministrazione aveva contestato l'inerenza delle spese, evidenziando il numero non elevato di sostenitori della società sponsorizzata e la scarsa riconducibilità dell'attività sportiva a quella della sponsorizzante. Era inoltre dedotta una questione relativa alla provenienza dell'avviso di accertamento e alla legittimazione del sottoscrittore.

La decisione

La contestazione della società contribuente non è stata accolta. La sentenza ha ritenuto che il numero contenuto di supporters e la non immediata affinità tra l'attività sportiva sponsorizzata e l'attività commerciale della sponsorizzante non fossero sufficienti a superare la presunzione assoluta di inerenza prevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 per le somme corrisposte a società o associazioni sportive dilettantistiche. Quanto alla sottoscrizione dell'avviso, l'idoneità del firmatario a esprimere la volontà dell'ufficio si presume, salvo prova della sua estraneità all'ufficio o dell'usurpazione dei poteri.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002

    presunzione assoluta di inerenza del costo

    Le spese di sponsorizzazione sostenute in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, entro i limiti e alle condizioni previste dalla norma, beneficiano di una presunzione assoluta di inerenza, che non può essere superata mediante la sola dimostrazione del ridotto seguito della società sponsorizzata o della distanza tra l'attività sportiva e quella commerciale dello sponsor.

  • Cassazione n. 874/2009

    l'idoneità ad esprimere la volontà si presume

    La provenienza dell'avviso di accertamento dall'ufficio implica, in via presuntiva, la legittimazione del sottoscrittore. Spetta al contribuente dimostrare che il firmatario non apparteneva all'ufficio o che vi sia stata usurpazione dei relativi poteri.

Massime di principio

  • Quando una spesa di sponsorizzazione rientra nell'ambito applicativo dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 ed è sostenuta a favore di una società o associazione sportiva dilettantistica, l'inerenza è assistita da una presunzione particolarmente forte; non è sufficiente contestare la modesta notorietà del soggetto sponsorizzato.
  • La mancanza di collegamento diretto tra l'attività dello sponsor e quella sportiva non esclude automaticamente la validità fiscale della sponsorizzazione, purché siano rispettati i requisiti normativi e sia effettivamente provato il rapporto di sponsorizzazione.
  • Le contestazioni sulla firma dell'avviso di accertamento devono essere supportate da elementi concreti che dimostrino l'estraneità del sottoscrittore all'ufficio o l'usurpazione dei poteri; la mera contestazione generica non è sufficiente.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è opportuno documentare contratto, pagamenti, effettiva esecuzione della sponsorizzazione, pubblicità realizzata e rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

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