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Sentenza

Sentenza del 30/07/2015 n. 6843 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini - Violazione costituente reato - Irrilevanza dell'effettiva presentazione della denuncia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava il disconoscimento dei costi dedotti e delle relative detrazioni, sostenendo la realtà delle operazioni documentate dalle fatture. Contestava inoltre l'utilizzo del raddoppio dei termini di accertamento in relazione a una violazione potenzialmente costituente reato, ritenendo rilevante l'eventuale mancata presentazione della denuncia penale.

La decisione

La contestazione della contribuente non è stata accolta. La Commissione ha ritenuto non dimostrata l'effettività delle operazioni, evidenziando la genericità delle descrizioni contenute nelle fatture, l'assenza di una struttura organizzativa adeguata in capo al prestatore, le risultanze delle indagini finanziarie sui conti del prestatore e del suo rappresentante legale, nonché la mancata prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e del pagamento delle fatture. È stato inoltre affermato che, ai fini del raddoppio dei termini, è sufficiente che la violazione sia astrattamente riconducibile a un reato tributario, senza che assuma rilievo decisivo l'effettiva presentazione della denuncia penale.

Norme richiamate

  • Disciplina del raddoppio dei termini di accertamento per violazioni costituenti reato

    Il raddoppio dei termini può essere giustificato dalla configurabilità astratta di una violazione penalmente rilevante; l'effettiva presentazione della denuncia non costituisce, secondo il principio richiamato, una condizione necessaria.

  • Principi in materia di deducibilità dei costi e detraibilità delle operazioni

    Il contribuente deve provare l'oggettiva esistenza, l'effettiva consistenza e l'inerenza delle operazioni. La fattura e la documentazione contabile costituiscono una prova iniziale, ma possono essere superate da elementi indiziari dell'Amministrazione; in tal caso il contribuente deve fornire ulteriore prova extracontabile della reale esecuzione delle prestazioni.

  • Cassazione, Sezione tributaria, sentenze n. 22555/2007 e n. 16896/2007

    La documentazione contabile, principalmente le fatture ricevute, è normalmente idonea a dimostrare l'esistenza e la consistenza dei costi, salvo che l'Amministrazione fornisca elementi contrari.

  • Cassazione, Sezione tributaria, sentenze n. 15228/2001 e n. 1727/2007

    L'Amministrazione può contestare la veridicità delle scritture contabili anche mediante semplici elementi indiziari; una volta formulata una contestazione seria e specifica, spetta al contribuente dimostrare con elementi ulteriori la non fittizietà delle operazioni.

Massime di principio

  • La fattura, da sola, non garantisce la deducibilità del costo: è opportuno conservare contratti, ordini, relazioni, report, corrispondenza, prove dei pagamenti e ogni documento che dimostri l'effettiva esecuzione della prestazione.
  • Descrizioni generiche in fattura, assenza di una struttura organizzativa del fornitore o anomalie finanziarie possono costituire indizi sufficienti per contestare la genuinità dell'operazione.
  • Quando l'Amministrazione fornisce elementi concreti di possibile fittizietà, l'onere probatorio si rafforza in capo al contribuente, che deve offrire una prova extracontabile puntuale e coerente.
  • Per il raddoppio dei termini, la valutazione può concentrarsi sulla configurabilità astratta del reato tributario; la mancata o tardiva denuncia non esclude necessariamente l'applicazione del termine più lungo.

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