Sentenza del 30/07/2015 n. 4468 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Studi di settore - Attività di bar e pasticceria - Alternanza delle famiglie - Redditività differenti - Scostamento tra redditi dichiarati e accertati - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la determinazione dei maggiori ricavi e redditi effettuata dall’Ufficio mediante gli studi di settore. In particolare, sosteneva che l’attività fosse gestita alternativamente da due famiglie e che tale alternanza comportasse differenti livelli di redditività, idonei a spiegare lo scostamento tra i redditi dichiarati e quelli accertati.
La decisione
La contestazione non è stata ritenuta sufficiente. La mera alternanza delle famiglie nella gestione del bar e della pasticceria, senza ulteriori elementi concreti e documentati, non giustifica da sola le differenti redditività né lo scostamento rilevato dall’Ufficio. L’accertamento fondato sugli studi di settore è quindi considerato legittimo, salvo che il contribuente fornisca una prova specifica delle circostanze idonee a incidere sui ricavi o sulla redditività.
Norme richiamate
Studi di settore
Lo scostamento dai risultati degli studi di settore può legittimare l’accertamento, purché il contribuente abbia la possibilità di dimostrare concrete circostanze specifiche che rendano inattendibili i ricavi presunti.
Cassazione n. 26635/2009
Richiamata come precedente in materia di accertamento basato sugli studi di settore e di onere del contribuente di fornire elementi concreti contrari alla presunzione.
Cassazione n. 3288/2009
Richiamata a sostegno della legittimità dell’accertamento quando le giustificazioni del contribuente siano generiche e non dimostrino effettive anomalie nella determinazione dei ricavi.
Cassazione n. 6929/2013
Richiamata per confermare che le spiegazioni addotte dal contribuente devono essere specifiche, verificabili e concretamente idonee a giustificare lo scostamento dagli studi di settore.
Massime di principio
- La semplice allegazione di una gestione familiare alternata o di una diversa organizzazione dell’attività non è sufficiente a superare i risultati degli studi di settore.
- Per contestare efficacemente un accertamento presuntivo occorre dimostrare con dati contabili, documenti e circostanze verificabili perché i ricavi effettivi siano inferiori a quelli stimati.
- Le giustificazioni devono riferirsi concretamente al periodo d’imposta accertato e spiegare il nesso tra la specifica situazione aziendale e la minore redditività dichiarata.
- In assenza di una prova analitica e individualizzata, lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito stimato può essere ritenuto legittimo e sufficiente a fondare l’accertamento.
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