Ordinanza n. 3105/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, previa sospensione cautelare, del decreto di esclusione della ricorrente dal concorso pubblico per il reclutamento di n.2568 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria comunicato in data 2 Dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dal concorso pubblico per il reclutamento di 2.568 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, fondato sulla non idoneità psicofisica per percentuale di massa grassa superiore al limite previsto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione dal concorso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'esclusione era motivata dall'accertamento di una percentuale di massa grassa superiore al 30%, elevabile al 33% in applicazione della tolleranza prevista: il valore riscontrato era pari al 36,8% nella prima seduta e al 35,4% nella visita medica di seconda istanza, svolta a distanza di circa un mese. Il ricorrente ha dedotto l'illogicità dell'accertamento, ovvero il suo carattere meramente automatico, con particolare riferimento al primo esame.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto infondata la doglianza di illogicità o di automatismo del primo accertamento, rilevando che la non idoneità risultava confermata anche nella visita medica di seconda istanza, effettuata a distanza di un mese, con una percentuale di massa grassa del 35,4%, comunque superiore al limite del 33% comprensivo della tolleranza. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il giudice ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone citate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il giudice ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia dell'esclusione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In sede cautelare, la censura di illogicità o automatismo dell'accertamento dell'inidoneità psicofisica perde consistenza quando il medesimo requisito risulta nuovamente verificato e non posseduto anche nella visita medica di seconda istanza, svolta a distanza di tempo dalla prima.
- Quando il limite regolamentare di idoneità psicofisica, anche considerando la tolleranza prevista, è superato sia nella prima visita sia nella visita di seconda istanza, il giudice può ritenere non adeguatamente dimostrata, ai fini cautelari, l'illegittimità dell'esclusione concorsuale.
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